Il contratto di somministrazione è il contratto stipulato fra un somministratore e un utilizzatore (art. 20 co. 1), in forza del quale per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell’interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore (co. 2).

Il somministratore deve essere un’impresa specificamente autorizzata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a svolgere tale attività (artt. 4 e 5). L’art. 4 co. 1, in particolare, prevede la costituzione di un albo ministeriale articolato in cinque sezioni:

  • agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato, abilitate a svolgere tutte le attività di cui all’art. 20.
  • agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, abilitate a svolgere una delle attività di cui all’art. 20.
  • agenzie di intermediazione.
  • agenzie di ricerca e selezione del personale.
  • agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.

A tale proposito la novità più rilevante è l’abolizione del vincolo di oggetto sociale esclusivo per le agenzie di somministrazione, le quali sono attualmente abilitate ad accorpare attività di somministrazione, intermediazione e altre attività affini.

In ordine ai requisiti (soggettivi) necessari a conseguire l’autorizzazione, essi sono prescritti dall’art. 5, del quale rilevano:

  • i requisiti valevoli per tutte le agenzie per l’impiego (co. 1).
  • i requisiti attinenti alla consistenza del capitale ed alle garanzie finanziarie (co. 2).
  • i requisiti ulteriori, rispetto a quelli di cui al comma 1, per le agenzie che effettuano soltanto somministrazione a tempo indeterminato (co. 3).

La procedura autorizzatoria è disciplinata dall’art. 4 co. 2 e 3:

  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilascia l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5.
  • decorsi due anni, su richiesta del soggetto precedentemente autorizzato ed entro i novanta giorni successivi, il Ministero rilascia l’autorizzazione a tempo indeterminato, salva la verifica del corretto andamento dell’attività svolta.

Il cuore della disciplina, tuttavia, risiede nel principio per cui il contratto di somministrazione può essere validamente stipulato soltanto in presenza di determinati presupposti oggettivi, inerenti alle esigenze dell’impresa utilizzatrice. In passato, tali presupposti erano congegnati in maniera diversa a seconda che si intendesse stipulare l’una (a tempo indeterminato) o l’altra (tempo determinato) delle due tipologie di contratto di somministrazione previste, tuttavia l’abrogazione della somministrazione a tempo indeterminato ha semplificato lo scenario.

Per la somministrazione a tempo determinato la l. n. 196 del 1997 aveva disposto causali tassative, pertanto, è stata prevista una clausola generale, in forza della quale la somministrazione in esame è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore . Della precisazione per cui le ragioni giustificatrici possono essere anche riferite all’ordinaria attività dell’utilizzatore possono essere date due letture:

  • il legislatore delegato potrebbe aver inteso escludere la necessità che le razioni aziendali, per poter consentire la somministrazione, debbano avere un carattere temporaneo .
  • il legislatore delegato potrebbe aver ammesso il contratto di somministrazione anche per le attività inerenti al ciclo produttivo tipico dell’impresa utilizzatrice.

Se si accetta questa seconda proposta di lettura, è possibile richiedere che le ragioni aziendali addotte dall’impresa utilizzatrice debbano avere un carattere intrinsecamente temporaneo.

L’intento di rendere più appetibile il ricorso a tale istituto (favor) è sottolineato da due elementi:

  • il controllo giudiziale sulle ragioni addotte per il ricorso alla somministrazione è limitato ad un accertamento di mera legittimità (art. 27 co. 3).
  • i divieti all’utilizzo dell’istituto sono stati ridotti (art. 20 co. 5), motivo per cui permangono solamente:
    • quelli relativi alla sostituzione di lavoratori in sciopero.
    • quelli relativi al fatto di aver proceduto a licenziamenti collettivi o sospensioni dal lavoro, sino a sei mesi prima.
    • quelli relativi alla omessa valutazione dei rischi sulla base della normativa in tema di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore.

L’individuazione di limiti, da parte della contrattazione collettiva, all’utilizzo di lavoratori somministrati come percentuale dell’organico complessivo è contemplata (art. 20 co. 4) attraverso il rinvio alla disciplina di cui all’art. 10 co. 7 del d.lgs. n. 368 del 2001, in tema di contratto di lavoro a termine.

I requisiti di forma del contratto di somministrazione sono dettati dall’art. 21 co. 1, che stabilisce che esso sia stipulato sotto forma scritta e debba contenere alcuni elementi (vedi pag.80)

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