Nozione. Funzione. Disciplina

Il contratto estimatorio è il contratto con il quale una parte (denominata tradens) consegna una o più cose mobili all’altra parte (denominata accipiens) e questa si obbliga a pagarne il prezzo entro un termine stabilito, salvo che restituisca le cose nello stesso termine.

Il contratto estimatorio è utilizzato nei rapporti fra fornitori (produttori o commercianti all’ingrosso) e rivenditori in luogo del contratto di vendita, quando il rivenditore non vuole accollarsi il rischio economico di dover pagare al fornitore la merce che gli rimane invenduta dopo un certo tempo. Il contratto trova pertanto larga applicazione nel commercio dei giornali, dei libri, degli oggetti preziosi.

Il contratto estimatorio è un contratto reale: si perfeziona con la consegna della merce all’accipiens. Elemento caratterizzante il contratto sotto il profilo giuridico è che solo l’accipiens può disporre delle cose ricevute, benché queste restino di proprietà del tradens fin quando il primo non le ha rivendute o comunque non ne ha pagato il prezzo.

Il tradens, se non può disporre delle cose, ne conserva tuttavia la proprietà. Ne consegue che esse non possono essere sottoposte a pignoramento o a sequestro da parte dei creditori dell’accipiens ma potranno agire i creditori del tradens, determinando così la fine anticipata del contratto estimatorio.

Il ricevente (ossia l’accipiens) si obbliga, dunque, a pagare al tradens il prezzo di stima, ma ha la facoltà di liberarsi da quest’obbligo restituendogli integra la cosa nel termine stabilito nel contratto (art. 1556). Pertanto, se la cosa perisce (anche per caso fortuito) o se, comunque, il ricevente lascia trascorrere il termine senza restituirla, deve pagare il prezzo (art. 1557).

Tuttavia è opportuno specificare che, secondo la giurisprudenza – malgrado l’art. 1557 ponga a carico dell’accipiens il rischio del perimento – la proprietà della cosa rimane al tradens, il quale perciò, scaduto il termine pattuito per la restituzione, può rivendicare la cosa con l’azione reale fondata sul diritto di proprietà ovvero chiedere il pagamento del prezzo stimato con l’azione personale basata sul contratto estimatorio.

Il ricevente di propone, di solito, di rivendere la cosa ed è libero di rivenderla a qualunque prezzo, a meno che nel contratto non sia stabilito il contrario. Se il ricevente non trova il compratore, egli può restituire la cosa e così non corre il rischio di doversi tenere la cosa invenduta: di solito questo contratto viene – dunque – usato nel commercio di quegli oggetti (quali, libri, oggetti preziosi, oggetti usati), in cui, per una od altra circostanza, si presenta più difficile ed aleatorio trovare l’acquirente a cui rivendere l’oggetto.

Il tradens, che ha consegnato la cosa, non può più disporne, finchè essa non gli venga restituita; mentre l’accipiens può validamente disporne, ma i suoi creditori non possono sottoporre la cosa a pignoramento o a sequestro finchè non ne sia stato pagato il prezzo

(art. 1558).

 

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