Sono titoli intestati ad una persona determinata. Si caratterizzano per il fatto che l’intestazione deve risultare non solo dal titolo, ma anche da un apposito registro tenuto dall’emittente (doppia intestazione). Il possessore di un titolo nominativo è perciò legittimato all’esercizio dei relativi diritti per effetto della doppia intestazione a proprio favore: sul titolo e nel registro dell’emittente. Possono essere titoli nominativi: le obbligazioni, le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, i titoli del debito pubblico.

Come visto, la nominatività è inoltre obbligatoria per le azioni diverse da quelle di risparmio e della SICAV. E le azioni costituiscono la categoria più diffusa dei titoli nominativi, anche se per esse è dettata una disciplina parzialmente diversa da quella generale. Complesse sono le procedure per il trasferimento della legittimazione nei titoli nominativi: è in ogni caso necessaria la cooperazione dell’emittente dovendosi procedere al mutamento dell’intestazione non solo sul titolo, ma anche sul registro da questi tenuto.

La doppia annotazione del nome dell’acquirente può avvenire secondo 2 diverse procedure. Una prima procedura prevede il cambiamento contestuale delle due intestazioni (o il rilascio di un nuovo titolo), a cura e sotto la responsabilità dell’emittente (transfert). Il transfert può essere richiesto sia dall’alienante che dall’acquirente. Sono diverse però le formalità da osservare nei due casi. L’alienante deve esibire il titolo e deve provare la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, di un agente di cambio o, per le azioni, anche di una banca a ciò autorizzata.

L’acquirente che richiede il transfert deve invece esibire il titolo e dimostrare il suo diritto (cioè l’acquisto del titolo), mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un agente di cambio. Più snella e diffusa è la seconda forma di trasferimento: il trasferimento mediante girata. Nel trasferimento per girata la doppia annotazione è eseguita da soggetti diversi ed in tempi diversi: l’annotazione sul titolo (girata) è fatta dall’alienante; quella nel registro dell’emittente ad opera di quest’ultimo e si rende necessaria solo quando l’acquirente voglia esercitare i relativi diritti.

Nel frattempo l’acquirente può trasferire ad altri il titolo, mediante ulteriore girata, dato che dal documento risulta già l’intestazione a suo favore. La girata deve essere datata, deve contenere l’indicazione del giratario (non può essere perciò in bianco) e deve essere sottoscritta anche da quest’ultimo se il titolo non è interamente liberato. La girata deve inoltre essere autenticata da un notaio o da un agente di cambio o, per le azioni, da un funzionario di banca o da una SIM.

La girata di un titolo nominativo attribuisce al possessore solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione, ad ottenere cioè l’annotazione del trasferimento nel registro dell’emittente. Solo in seguito a quest’ultima il giratario consegue la legittimazione all’esercizio dei diritti inerenti al titolo, mentre prima di tale momento il trasferimento mediante girata non ha efficacia nei confronti dell’emittente.

Per i titoli azionari, la preventiva annotazione nel libro dei soci non è tuttavia necessaria per l’esercizio dei diritti sociali. In base all’attuale disciplina il giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate è legittimato ad esercitare tutti i diritti sociali. Resta fermo l’obbligo della società di aggiornare il libro dei soci.

 

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