I titoli al portatore

Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola “al portatore” anche se contrassegnati da un nome. Essi circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all’esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del diritto al debitore. L’emissione di titoli di credito al portatore contenenti l’obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge, dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale. Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, i titoli del debito pubblico, ect. Non è ammesso l’ammortamento.

 

I titoli all’ordine

I titoli all’ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all’ordine si legittima in base ad una serie continua di girate. Sono titoli di credito all’ordine: la cambiale, l’assegno bancario, l’assegno circolare, i titoli rappresentativi di merci. La girata è una dichiarazione scritta sul titolo (sul retro) e sottoscritta, con la quale l’attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti dell’altro soggetto (giratario).

La girata può essere in pieno o in bianco. E’ piena quando contiene il nome del giratario. La forma consueta è: per me pagate a… con la sottoscrizione del girante. La girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario. Di regola è costituita dalla sola firma del girante.

Chi riceve un titolo girato in bianco può:

1) riempire la girata con proprio nome o con quello di altra persona;

2) girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco;

3) trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova. In quest’ultimo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo, analogamente a quanto avviene nei titoli al portatore.

La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta. E’ nulla la girata parziale. Quando vi siano state più girate, l’attuale possessore del titolo si legittima in base ad una serie continua di girate, di cui l’ultima a lui intestata o in bianco. E’ necessario cioè che il nome di ogni girante corrisponda a quello del giratario della girata precedente, fino a risalire al primo prenditore. Il prenditore è tenuto a controllare solo la regolarità formale delle girate. Non è tenuto a verificare l’autenticità e la validità.

Di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l’inadempimento da parte dell’emittente. Il giratario acquista nei confronti dell’emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo. Il codice regola però due tipi di girata con effetti limitati: la girata per l’incasso o per procura e la girata a titolo di pegno.

Nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l’incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. Inoltre il giratario per procura non può ulteriormente girare il titolo se non per procura.

La girata a titolo di pegno (detta girata in garanzia o valuta in garanzia) attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo, a garanzia di un credito che il giratario stesso vanta nei confronti del girante. Il giratario acquista perciò un diritto autonomo, sia pure limitato. Come nella girata pura e semplice (e diversamente che nella girata per procura), al giratario non sono opponibili le eccezioni personali al girante.

Il giratario in garanzia può inoltre esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito verso il girante. Non può trasferire ad altri il titolo in quanto non è proprietario dello stesso. Perciò, la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.

 

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