Il diritto cartolare si trasferisce in base a quei fatti o negozi giuridici, ai quali la legge attribuisce l’efficacia di trasferire dei diritti (ad esempio una vendita, una donazione, una successione mortis causa.) Ma è opportuno specificare che, solo se si diventa portatori legittimi del titolo, cioè solo se si trasferisce il titolo secondo la sua “legge di circolazione”, l’acquirente del credito acquista un vero e proprio diritto cartolare. Ed inoltre, secondo l’art. 1995, quando si trasferisce il diritto cartolare si trasferiscono, nel silenzio, anche i diritti accessori (quali il diritto agli interessi, ai premi…).

Inoltre, il diritto cartolare si può anche dare in usufrutto o in pegno, e precisamente nel primo caso (usufrutto) il godimento dell’usufruttuario si estende ai premi ed alle utilità aleatorie prodotte dal titolo, mentre in caso di pegno avviene il contrario (art. 1998). Per diventare portatori legittimi dei titoli di credito occorre accertare a quale “legge di circolazione” essi sono soggetti, distinguendo a seconda che si tratti di titoli al portatore, all’ordine o nominativi, e ricordando che il presupposto comune a tutti i titoli per il trasferimento, è che avvenga la trasmissione del possesso del documento.

Però mentre nei titoli al portatore è sufficiente essere possessori del titolo per essere portatori legittimi e, quindi legittimati all’esercizio del diritto, nei titoli all’ordine e nominativi, invece, per essere portatori legittimi non è sufficiente esserne possessori.

Per quanto riguarda, invece, i titoli nominativi diciamo che se il titolo è nominativo (ad esempio azione di società), il possessore è legittimato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta sia nel titolo che nel registro dell’emittente (art. 2021). L’emittente, perciò, deve tenere un registro da cui risulti il nome dell’intestatario di ognuno dei titoli emessi (ad esempio nelle società per azioni, gli amministratori devono tenere il libro dei soci [art. 2421 c.1]).

Per diventare portatore legittimo del titolo nominativo, è perciò necessario che l’emittente annoti il nome dell’acquirente sul titolo e nel registro ossia rilasci un nuovo titolo intestato all’acquirente, facendone menzione nel registro (art. 2022 c.1). L’emittente deve procedere a queste operazioni in tre ipotesi (previste dagli artt. 2022 c.2 e 2023), e precisamente:

a) se glielo chiede l’alienante, già intestatario del titolo, esibendo e provando “la propria identità e la propria capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio o di un agente di cambio”;

b) se glielo chiede l’acquirente, esibendo il titolo e presentando un atto autentico d’acquisto a dimostrazione del suo diritto;

c) sempre se glielo chiede l’acquirente, legittimandosi in base ad una serie continua di girate, tutte datate ed autenticate da un notaio o da un agente di cambio, e di cui nessuna in bianco.

È opportuno specificare, tuttavia, che le girate non fanno diventare portatore legittimo del titolo nominativo, ma legittimano l’ultimo giratario a chiedere all’emittente la nuova intestazione nel registro; solo con detta intestazione si diventa portatore legittimo del titolo, e si possono esercitare i diritti ad esso inerenti (ad esempio, l’azionista può riscuotere i dividendi o intervenire alle assemblee; è necessario ricordare però che nelle società per azioni detti diritti possono essere esercitati anche dal giratario al cui nome gli amministratori intesteranno i titoli anche nel libro dei soci dopo che egli li ha depositati nella sede sociale ovvero ha partecipato all’assemblea).

Viceversa la costituzione in pegno può anche farsi consegnando il titolo al creditore, ed apponendovi la girata con la clausola “in garanzia” od altra equivalente (art. 2026). L’usufruttuario di un credito incorporato in un titolo nominativo ha diritto di ottenere dall’emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario (art. 2025).

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