La disciplina generale

I servizi di investimento comprendono una serie di attività che hanno per oggetto valori mobiliari ed altri strumenti finanziari: compravendita degli stessi, collocamento sul mercato di nuove emissioni, gestione di patrimonio mobiliari.

Queste operazioni erano in passato svolte, oltre che dalle banche, da una serie di soggetti solo in parte sottoposti a vigilanza: agenti di cambio, società fiduciarie, consulenti finanziari e così via.

Una prima radicale riforma si ha nel 1991 con l’introduzione di una specifica disciplina dell’attività di intermediazione mobiliare ispirata dalla duplica finalità di migliorare l’efficienza dei mercati mobiliari e di tutelare gli investitori contro negligenze e abusi di quanti operano come intermediari in tali mercati.

A tal fine viene introdotta una nuova categoria di soggetti ai quali è riservato, con alcune eccezioni, l’esercizio nei confronti del pubblico della relativa attività: le società di intermediazione mobiliare (Sim).

A distanza di pochi anni l’intera materia è stata ulteriormente riformata dal Decreto Legislativo 415/1996 per adeguarla alle direttive comunitarie di armonizzazione del settore e la relativa disciplina è successivamente confluita nel Decreto Legislativo 58/1998 (noto come Tuf).

L’attuale normativa disciplina i servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari, ossia valori mobiliari come le azioni, le obbligazioni ed i titoli del debito pubblico; strumenti negoziati sul mercato monetario come le cambiali finanziarie; strumenti finanziari derivati come i futures, gli swaps e le options.

Costituiscono servizi di investimento le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

Negoziazione in conto proprio, vale a dire l’attività di acquisto e vendita in proprio di strumenti finanziari con lo scopo di realizzare una differenza fra prezzo di acquisto e prezzo di vendita

Negoziazione per conto terzi, vale a dire l’acquisto e la vendita per conto dei clienti Collocamento sul mercato di strumenti finanziari di nuova emissione o già emessi

Gestione su base individuale di portafogli di investimento per contro terzi

Raccolta e trasmissione di ordini nonché mediazione.

Salvo alcune eccezioni, l’esercizio nei confronti del pubblico dei servizi di investimento è riservato alle Sim, alle banche e alle imprese di investimento estere.

Le società di intermediazione mobiliare devono essere costituite esclusivamente in forma di società per azioni, devono avere un capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d’Italia e devono essere autorizzare dalla Consob.

Le Sim sono soggette a revisione contabile obbligatoria e sono sottoposte alla vigilanza della Consob e della Banca d’Italia per assicurarne la trasparenza e la correttezza nei comportamenti nonché la sana e prudente gestione.

Infatti gli intermediari mobiliari devono:

a)   comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati

b) acquisire dai clienti le informazioni necessarie ed operare in modo che gli stessi siano sempre adeguatamente informati

c) organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque ai clienti trasparenza ed equo trattamento disporre di risorse e procedure idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi svolgere una gestione indipendente, sana e prudente.

Altro principio generale è che tutti i contratti relativi a servizi di investimento devono essere redatti in forma scritta a pena di nullità, che però può essere fatta valere solo dal cliente. Una copia del contratto deve essere consegnata allo stesso.

L’attuale disciplina fissa per tutti i servizi di investimento il principio che gli strumenti finanziari ed il denaro dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell’intermediario e degli altri clienti.

Sullo stesso non possono agire i creditori dell’intermediario, mentre le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

In caso di insolvenza dell’intermediario, i clienti che hanno diritto alla restituzione degli strumenti finanziari e del denaro costituiscono una sezione separata dello stato passivo.

Le operazioni di negoziazione degli strumenti finanziari trattati nei mercati regolamentati (borsa valori, mercato ristretto, etc) devono essere di regole eseguite in detti mercati in modo da garantire ai clienti le migliori condizioni possibili.

Sempre come regola generale è stabilito che, nell’offerta al pubblico di servizi fuori sede, le Sim e gli altri soggetti autorizzati devono avvalersi esclusivamente dell’opera di promotori finanziari, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Consob.

L’attività di questa nuova figura di consulenti finanziari può essere svolta esclusivamente

nell’interesse di un solo soggetto. Questi è responsabile in solido degli eventuali danni arrecati a terzi dai promotori di cui si avvale.

I promotori finanziari possono essere ausiliari autonomi o subordinati e devono osservare nei rapporti con la clientela le regole di comportamento stabilite dalla Consob, che ha nei loro confronti poteri regolamentari e di controllo.

 

La gestione di portafogli di investimento

Fra i servizi di investimento una specifica disciplina legislativa è dettata per la gestione di portafogli di investimento (o patrimoni mobiliari).

Con tale operazione il cliente affida all’intermediario una determinata somma di denaro perché la investa in strumenti finanziari secondo criteri concordati di volta in volta col cliente o più spesso secondo modelli standardizzati.

Gli strumenti finanziari sono acquistati in nome e per conto del cliente (mandato con

rappresentanza) e detenuti in deposito regolare dall’intermediario o, previo consenso scritto del cliente, in nome proprio e per conto del cliente (mandato senza rappresentanza). Essi sono poi gestiti attraverso successive operazioni di investimento e disinvestimento tese ad incrementare il valore del patrimonio immobiliare.

Per questa attività, che può anche prevedere strategie di investimento molto rischiose, è dettata a salvaguardia del cliente una specifica disciplina.

È ribadita la regola che il contratto deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

Il contratto deve inoltre specificare le caratteristiche della gestione, le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e la tipologia di operazioni che l’intermediario può effettuare.

Se il contratto è concluso fuori sede o con tecniche di comunicazione a distanza, al cliente è

riconosciuto lo ius poenitendi. Il contratto acquista infatti efficacia dopo sette giorni dalla sottoscrizione ed in tale periodo il cliente può recedere liberamente.

Il cliente può sempre impartire istruzioni vincolanti sulle operazioni da effettuare e deve poter recedere dal contratto in ogni momento.

Senza specifica autorizzazione scritta, l’intermediario non può contrarre per conto del cliente obbligazioni che lo impegnino oltre il patrimonio affidatogli in gestione.

Il patrimonio conferito in gestione dal singolo cliente costituisce a tutti gli effetti patrimonio separato da quello dell’impresa di investimento e degli altri clienti.

 

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