Caratteri generali
Gli organismi di investimento collettivo sono organismi che investono in strumenti finanziari (ad esempio azioni o obbligazioni) o in altre attività il denaro raccolto fra il pubblico dei risparmiatori operando secondo criteri di gestione fondati sul principio della ripartizione dei rischi.
Essi offrono ai risparmiatori uno strumento alternativo di investimento più sicuro e conveniente rispetto all’investimento diretto.
Consentono infatti una gestione di massa affidata ad investitori professionali, consentono di attenuare i rischi dell’investimento azionario attraverso un’opportuna composizione e
diversificazione del portafoglio titoli, consentono un pronto disinvestimento se l’organismo collettivo è di tipo aperto.
Gli organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) possono assumere nel nostro ordinamento due diverse forme giuridiche: fondi comuni di investimento e società di investimento a capitale variabile (Sicav).
In entrambe le configurazioni è presente una società per azioni che ha per oggetto la ripartizione dei rischi. Nettamente diverso è però il rapporto che si instaura fra tale società e la massa degli investitori.
Nei fondi comuni gli investitori (partecipanti al fondo) non diventano soci della società (società di gestione) che provvede all’investimento. Le somme versate dagli investitori e le attività in cui le stesse sono investite costituiscono infatti un patrimonio autonomo (il fondo comune) da quello della società di gestione che lo amministra. Gli investitori ricevono come corrispettivo delle somme versate quote di partecipazione al fondo e non azioni della società di gestione.
Le società di investimento a capitale variabile (Sicav) sono invece organismi di investimento collettivo in forma di società per azioni nei quali l’investimento da parte dei risparmiatori avviene attraverso la sottoscrizione delle azioni emesse da tale società. Non si costituisce quindi un patrimonio separato ed è lo stesso patrimonio della società, di cui gli investitori diventano soci, ad essere investito in strumenti finanziari o altri beni.
In Italia una prima disciplina degli organismi di investimento collettivo si è avuta nel 1983 con l’istituzione dei fondi comuni di investimento mobiliare di tipo aperto.
La famiglia dei fondi comuni di investimento si è poi arricchita di ulteriori figure: fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso; fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, fondi pensione.
L’intera materia è poi confluita nel Tuf del 1998. L’attuale disciplina riserva alle società di gestione del risparmio (Sgr) ed alle Sicav la prestazione del servizio di “gestione collettiva del risparmio”.
Tale è il servizio che si realizza attraverso lo svolgimento anche di una sola delle seguenti attività:
la promozione, istituzione ed organizzazione di fondi comuni di investimento;
la gestione del patrimonio di fondi comuni di investimento o di Sicav, mediante l’investimento in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili.