La legge delinea per i fondi comuni di investimento una complessa struttura organizzativa. Gli elementi caratterizzanti sono dati dal fatto che il fondo comune di investimento è un fondo istituito e gestito nell’interesse dei partecipanti da società specializzate in tale attività e dotate di specifici requisiti (società di gestione del risparmio); inoltre il fondo comune è un patrimonio autonomo e le somme ricevute dai partecipanti sono investite dalla società di gestione in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili o immobili, secondo quanto specificato da un apposito regolamento del fondo. Gli strumenti finanziari e le disponibilità liquide sono custoditi presso una banca che provvede anche ad eseguire le operazioni decise dalla società di gestione; le quote di partecipazione al fondo sono tutte di uguale valore e attribuiscono uguali diritti.La gestione del fondo è sottoposta ad una serie di controlli affidati a soggetti diversi: banca depositaria, società di revisione, Banca d’Italia e Consob. La distinzione di base è quella fra fondi aperti e fondi chiusi.

Nei fondi aperti, che sono i più diffusi, gli investitori possono sottoscrivere in ogni momento quote del fondo.

Nel contempo i partecipanti hanno diritto di chiedere, in ogni momento, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo.

Per esigenze di liquidità, i fondi aperti non consentono di convogliare il patrimonio verso strumenti non di pronto realizzo, né verso l’investimento in immobili.

Da qui l’origine dei fondi di investimento chiusi, che si caratterizzano per il fatto che i partecipanti non hanno la libertà di entrata e di uscita propria dei fondi aperti.

L’ammontare del fondo è infatti predeterminato al momento della sua istituzione e deve essere raccolto mediante un’unica emissione di quote di partecipazione.

Allo stesso tempo, il diritto di rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. I fondi chiusi non possono comunque avere durata superiore a 30 anni.

 

La disciplina

L’iniziativa per l’istituzione dei fondi comuni di investimento è riservata alle società di gestione del risparmio.

Tali società (Sgr) devono essere costituite in forma di società per azioni e sono assoggettate ad una disciplina speciale che sostanzialmente coincide con quella prevista per le società di intermediazione mobiliare.

Esse devono essere preventivamente autorizzate allo svolgimento dell’attività della Banca d’Italia, sentita la Consob.

Le Sgr, oltre a promuovere e gestire fondi propri, possono anche:

prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi

istituire e gestire fondi pensione

gestire fondi comuni istituiti da altre società di gestione o patrimoni di Sicav.

Per ogni fondo istituito la società promotrice deve contestualmente predisporre un apposito regolamento soggetto all’approvazione della Banca d’Italia.

Il regolamento determina le caratteristiche del fondo (ad esempio aperto o chiuso) e ne disciplina il funzionamento.

In particolare deve stabilire i criteri di ripartizione degli investimenti (fondi azionari, fondi

obbligazionari, fondi monetari) nonché il tipo di beni, di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.

Al fondo si partecipa con la sottoscrizione di una o più quote emesse dalla società di gestione, il cui valore deve essere integralmente versato.

Le quote di partecipazione sono tutte di ugual valore ed attribuiscono uguali diritti. Sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore a scelta dell’investitore.

La circolazione delle quote di partecipazione è tuttavia rara nei fondi di tipo aperto. I partecipanti possono infatti chiedere in ogni momento il rimborso delle quote al prezzo corrente.

Nei fondi chiusi invece i partecipanti hanno diritto di richiedere il rimborso delle quote solo a scadenze predeterminate. Prima di tali scadenze possono realizzare il valore delle quote solo alienandole.

Le somme versate dai partecipanti, i titoli e le altre attività con le stesse acquistate costituiscono il patrimonio del fondo comune.

Per legge “ciascun fondo comune di investimento costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società”.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della società, ma solo i creditori dei singoli partecipanti possono agire limitatamente alle quote di partecipazione.

La società di gestione è per legge investita del potere di decidere tutti gli atti di amministrazione e di disposizione del patrimonio del fondo, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte degli investitori.

Essa deve tuttavia:

operare con diligenza, correttezza e trasparenza nell’interesse dei partecipanti al fondo

organizzarsi in modo da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti

adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei partecipanti ai fondi

La società di gestione inoltre esercita nell’interesse esclusivo dei partecipanti i diritti di voto inerenti gli strumenti finanziari.

La società di gestione è infine tenuta ad osservare nelle operazioni di investimento una serie articolata di divieti e di limiti fissati dalla Banca d’Italia al fine di assicurare il contenimento ed il frazionamento del rischio.

Per esigenze di tutela degli investitori vi è anche la presenza di una banca depositaria, alla quale deve essere affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del fondo. La banca depositaria esegue tutte le operazioni disposte dalla società di gestione, il che consente di prevenire possibili abusi.

La banca depositaria è infatti tenuta ad accertare che le operazioni disposte dalla società di gestione siano conformi alla legge, al regolamento ed alle prescrizioni degli organi di vigilanza e, in caso di violazione, può rifiutarsi di eseguire le istruzioni della società di gestione.

La società promotrice ed il gestore assumono solidalmente verso i partecipanti gli obblighi e le responsabilità del mandatario.

Ciascun partecipante, nei limiti del proprio interesse, può perciò ottenere il risarcimento dei danni arrecati al fondo comune per cattiva gestione.

Inoltre, anche la banca depositaria è responsabile nei confronti dei partecipanti al fondo per ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi.

 

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