Il fallimento è il prototipo delle procedure concorsuali. Ad esso sono soggetti gli imprenditori commerciali insolventi. E’ una procedura giudiziaria che mira a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente e a ripartire il ricavato fra i creditori, secondo il principio della parità di trattamento. I presupposti (oggettivi) per la dichiarazione del fallimento sono:

a) la qualità d’imprenditore commerciale del debitore;

b) lo stato d’insolvenza dello stesso;

c) il superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati dall’art. 1 – 2°comma, della l. fallimentare;

d) la presenza di inadempimenti complessivamente superiori all’importo fissato dalla legge.

In merito al presupposto soggettivo va ricordato che il fallimento subisce una duplice limitazione in quanto:

1) è sostituito dalla liquidazione coatta amministrativa per alcune categorie speciali d’imprenditori;

2) cede il passo all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (o stato d’insolvenza) quando ricorrono i presupposti specifici per l’applicazione di tale procedura.

Lo stato di insolvenza si verifica quando l’imprenditore “non è più in grado di soddisfare regolarmente le sue obbligazioni”quindi si manifesta con l’inadempimento di una o più obbligazioni. L’insolvenza tuttavia può verificarsi anche indipendentemente dagli inadempimenti (es. fuga dell’imprenditore, chiusura dei locali dell’impresa ect.). bisogna pertanto distinguere lo stato d’insolvenza dall’inadempimento.

Il primo (insolvenza) è una situazione del patrimonio del debitore; il secondo (inadempienza) è un fatto che rileva come uno dei possibili indici dello stato di insolvenza (es. l’imprenditore ha pagato tutti i debiti ed essere ciò nonostante insolvente se lo ha fatto ricorrendo a prestiti usurai o vendite sotto costo diretti a mascherare l’insolvenza).

Anzi questi espedienti sono puniti come reati di bancarotta semplice. Viceversa l’imprenditore può essere inadempiente senza essere insolvente. (es. ha i mezzi patrimoniali liquidi e non paga per negligenza). Non è insolvente l’imprenditore che non paga per cause che comportano solo una temporanea difficoltà di adempimento.

In definitiva lo stato d’insolvenza comporta il fallimento la temporanea difficoltà può integrare invece il presupposto del concordato preventivo. L’attuale disciplina prevede che per aprire il fallimento sono necessarie entrambe le circostanze. La cessazione dell’impresa o la morte dell’imprenditore non impediscono la dichiarazione di fallimento. Il fallimento può essere dichiarato solo se non è trascorso più di un anno dalla cancellazione dell’imprenditore dal registro delle imprese.

 

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