Accordi che, in genere, si accompagnano alla stipulazione dell’ atto costitutivo, ma che restano pur sempre separati ed autonomi rispetto ad esso, i quali hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in senso alla società. In quanto autonomi rispetto al contratto societario, i patti parasociali esprimono rapporti OBBLIGATORI vincolanti le parti (e ovviamente solo quelle) il cui inadempimento comporta risarcimento di danno a favore di chi lo subisce. ; in quanto COLLEGATI al contratto societario ne riflettono (varie) vicende, tale contratto risultando dominante nel collegamento, ad es. risolvendosi il patto parasociale se il contratto di società per un qualsiasi motivo si estingue. Indirettamente afferiscono all’ organizzazione societaria in tutti i suoi momenti; direttamente vi hanno rilevanza soltanto in un caso.

Hanno modo di tradursi in STRUMENTI DI CONTROLLO della società, ma ciò perchè possono ordinare il contenuto del voto, sicché, se rispettati, trasferiscono decisioni prese a monte, in sede parasociale, nella assemblea della società a valle. I patti parasociali hanno trovato solo di recente piena legittimazione normativa, dapprima col d.lgs. 58/98, e poi col d.lgs. 6/2003. L’ art. 122 del TUF dispone che, per le società quotate in borsa o negli altri mercati regolamentati, i patti parasociali devono essere:

-comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazione;

-pubblicati, per estratto, sulla stampa quotidiana entro 5 gg dalla stipulazione;

-depositati, presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro 5 gg dalla stipulazione;

– comunicati alle società con azioni quotate entro 5 gg dalla stipulazione.

In caso di inosservanza di tali obblighi, i patti sono nulli.

Per quanto riguarda, invece, le società non quotate, l’ art. 2341bis individua i patti parasociali con riguardo a quei patti che, in qualsiasi forma stipulati, al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:

a) Sindacati di voto, abbracciano le convenzioni che regolano l’ esercizio del dir di voto in assemblea, ossia gli accordi con cui il titolare del dir medesimo si vincola ad esercitarlo in un dato modo, o a non esercitarlo conservandone, tuttavia, la titolarità.

b) Sindacati di blocco, si riferiscono, invece, a quella tipologia di accordi che contemplano il il divieto di alienare delle partecipazioni, con l’ obbligo, in caso contrario, di offrire le azioni in prelazione agli altri aderenti al patto in proporzione alle azioni da ciascuno di esso possedute.

c) Sindacati di controllo configurano, infine, quei patti aventi ad oggetto o per effetto, l’ esercizio anche congiunto di una influenza dominante.

Con riguardo, dunque, alle sole tipologie pattizie espressamente considerate, la legge prevede specifiche cautele in materia di:

durata: l’ art. 2341 bis limita ad una durata massima di 5 anni i contratti a tempo determinato, precisando che tale durata si riduce de iure a 5 anni ove le parti abbiano previsto un termine maggiore; è fatta, in ogni caso, esplicitamente salva la possibilità di un rinnovo dei patti alla scadenza. Nell’ ipotesi in cui, invece, i patti parasociali siano stipulati a tempo indeterminato, l’ art. 2341bis, al comma 2, prevede che a ciascun contraente sia attribuito il diritto di recesso con preavviso di almeno 180 gg;

pubblicità: l’ art. 2341ter dispone che nelle sole società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (purchè non abbiano titoli quotati, nel qual caso si applicano le norme del d.lgs. 58/98), i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. Il mancato adempimento di tale dichiarazione impedisce il diritto di voto ai possessori delle azioni cui si riferisce il patto. Ove poi il diritto di voto venga comunque esercitato e risulti essere stato determinante per l’ adozione della delibera, la stessa sarà impugnata ai sensi dell’ art. 2377.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento