Con la costituzione della società il socio assume l’obbligo di effettuare i conferimenti determinati nel contratto sociale. Il conferimento non è però condizione essenziale per la valida costituzione delle società di persone. All’eventuale silenzio in merito la legge supplisce stabilendo che se i conferimenti non sono stati determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. Nelle società di persone può essere conferita ogni entità (bene, servizio) suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell’oggetto sociale. Quindi qualsiasi prestazione di dare, fare o non fare.

Per il conferimento di beni in proprietà, è disposto che la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è tenuto alla garanzia per evizione e per vizi. Sul socio, inoltre, grava il rischio del perimento per caso fortuito della cosa conferita fino a quando la proprietà non sia passata alla società.

Per le cose conferite in godimento, il rischio resta a carico del socio che le ha conferite. Questi potrà perciò essere escluso dalla società qualora la cosa perisca o il godimento diventi impossibile per causa non imputabile agli amministratori. La garanzia per il godimento è regolata dalle norme sulla locazione. Il bene conferito resta di proprietà del socio; la società ne può godere, ma non ne può disporre. Il socio ha diritto alla restituzione del bene al termine della società, nello stato in cui si trova.

Il socio che conferisce crediti risponde nei confronti della società dell’insolvenza del debitore ceduto nei limiti del valore assegnato al suo conferimento: sarà tenuto al rimborso delle spese ed a corrispondere gli interessi. Se non versa tale valore sarà escluso dalla società.

Il conferimento può riguardare anche dall’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa a favore della società. E’ questo il socio detto d’opera o d’industria. Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato e non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale. Il suo compenso è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società. Altri soci possono anche escluderlo per la sopravvenuta inidoneità a svolgere l’attività conferita.

 

Patrimonio sociale e capitale sociale

I conferimenti dei soci formano il patrimonio iniziale della società. Questa diventa proprietaria dei beni conferiti a tal titolo dai soci. I soci, quindi, non possono servirsi delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quello della società. La violazione del divieto espone al risarcimento dei danni e all’esclusione dalla società. Il divieto è derogabile col consenso di tutti i soci.

Una disciplina del capitale sociale è del tutto assente nella società semplice; non è neanche richiesta la valutazione iniziale dei conferimenti, probabilmente perché, essendo destinata all’esercizio di attività non commerciale, non è obbligata alla tenuta delle scritture contabili ed alla redazione annuale del bilancio. Nella società a nome collettivo è invece dettata una disciplina del capitale sociale. Nell’atto costitutivo si devono indicare i conferimenti dei soci, il valore ad esso attribuito e il modo di valutazione. Ciò permette di determinare l’ammontare globale del capitale sociale nominale.

Diversamente dalle società di capitali, invece, non è dettata alcuna disciplina per la determinazione del valore dei conferimenti diversi dal danaro. L’art. 2303 vieta la ripartizione tra i soci di utili non realmente conseguiti, cioè di somme che non corrispondono ad un’eccedenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale nominale. La stessa norma stabilisce che in caso di perdita del capitale sociale, non si possono ripartire utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. L

’art. 2306 vieta agli amministratori di rimborsare ai soci i conferimenti eseguiti o di liberarli dall’obbligo di ulteriori versamenti in assenza di una specifica deliberazione di riduzione del capitale sociale. L’operazione comporta una riduzione reale del patrimonio netto e può perciò pregiudicare i creditori sociali. A questi è quindi riconosciuto il diritto di opporsi alla riduzione del capitale. Nonostante l’opposizione, il tribunale può disporre che la riduzione abbia ugualmente luogo, con garanzia della società nei confronti dei creditori opponenti.

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