Il sistema legislativo della società

Le società sono organizzazioni di persone e di mezzi create dalla autonomia privata per l’esercizio in comune di un’attività produttiva.

Il legislatore pone a disposizione dell’autonomia privata otto tipi di società:

la società semplice, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, la società cooperativa, le mutue assicuratrici. A questi si aggiungono altri due tipi, regolati dal diritto comunitario: la società europea e la società cooperativa europea (dal 2006). La società semplice, la società in nome collettivo e la società per accomandita semplice sono definite società di persone. La società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata sono invece definite società di capitali. Se diversi sono i tipi, la nozione legislativa del contratto di società fissata dall’art. 2247 del codice civile è unica.

 

Il contratto di società

Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247). Questa è la nozione legislativa del contratto di società, anzi era fino al 1993 la nozione stessa di società, dato che il codice del 1942 non consentiva la costituzione di società da parte di una sola persona. Oggi questa possibilità è stata eccezionalmente prevista dapprima per la società a responsabilità limitata e più di recente anche per la società per azioni, che pertanto possono essere costituite anche con atto unilaterale.

Le società sono enti associativi a base contrattuale che si caratterizzano per la contemporanea presenza di tre elementi:

Conferimenti dei soci;

Esercizio in comune di un’attività economica (scopo – mezzo);

Lo scopo di divisione degli utili (scopo – fine).

Questi elementi consentono di distinguere la società dagli altri fenomeni associativi.

 

I conferimenti dei soci

I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale delle società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa: corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l’apporto se la società non consegue utili. Corre anche il rischio di perdere tutto o in parte il valore del conferimento se la società subisce perdite. Il conferimento è obbligatorio per ciascun socio.

Diversi possono essere da socio a socio sia l’oggetto sia l’ammontare del conferimento. L’oggetto dei conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società; prestazioni in attività lavorativa e via dicendo. Quindi può costituire oggetto di conferimento ogni entità valutabile economicamente che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività di impresa.

Tuttavia la disciplina dei conferimenti è specificatamente dettata per i singoli tipi di società. Ad esempio nelle società di capitali e nelle società cooperative è espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.

 

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