Effetti patrimoniali

Gli effetti nei confronti del fallito si distinguono in patrimoniali, personali e penali. Con la dichiarazione del fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità (ma non la proprietà) dei suoi beni, che passano al curatore, quale amministratore del patrimonio fallimentare. Lo “spossessamento“ colpisce tutti i beni e i diritti

Esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento eccetto:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni a carattere alimentare, stipendi, pensioni e ciò che il fallito guadagna con la propria attività nei limiti (fissati dal giudice delegato) di quanto occorre per il suo mantenimento e quello della famiglia;

c) i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli;

d) i beni che non possono essere pignorati per disposizioni di legge (es. vestiti, strumenti di lavoro, ect.).

Inoltre, se è proprietario della propria abitazione, il fallito ha diritto ad abitarla fino alla vendita. Lo spossessamento si estende anche ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento (donazioni, eredità, vincite di lotterie, ect.) ai quali vanno dedotte le passività per l’acquisto e la conservazione degli stessi. Il fallito con la dichiarazione di fallimento, non perde la capacità di agire né perde la proprietà dei beni oggetto di spossessamento fino a quando gli stessi non siano stati trasferiti a terzi.

Effetti personali e penali

Con la dichiarazione di fallimento il fallito vede limitati alcuni diritti civili: il diritto al segreto epistolare e il diritto alla libertà di movimento. La corrispondenza del fallito che non sia persona fisica, viene consegnata direttamente al curatore, nel caso di una persona fisica la corrispondenza verrà recapitata al fallito, il quale però ha l’obbligo di consegnare al curatore quella riguardante il fallimento.

Un altro limite riguarda le capacità civili del fallito: non può essere amministratore, sindaco, revisore o liquidatore di società, né essere iscritto nell’albo degli avvocati o dottori commercialisti. Queste restrizioni scompaiono autonomamente con la chiusura del fallimento, dato che la riforma del 2006 ha soppresso il registro dei falliti e con esso la necessità di un provvedimento di riabilitazione per il fallito. Sempre con la riforma sono state abrogate le incapacità politiche (perdita dell’ elettorato e interdizione dai pubblici uffici). Il fallito è esposto anche a sanzioni penali.

Ricordiamo:

  • la bancarotta fraudolenta caratterizzati dal dolo dell’imprenditore (occultamento di beni; distruzione o falsificazione di scritture contabili, ect.);
  • la bancarotta semplice commessi dall’imprenditore solo per colpa (omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili nei 3 anni precedenti il fallimento, ect.)
  • il ricorso abusivo al credito che è il reato di chi ricorre o continua a ricorrere al credito dissimulando il proprio dissesto.

Effetti del fallimento per i creditori

Dalla data del fallimento i creditori diventano creditori concorsuali, possono cioè realizzare il loro credito attraverso la procedura fallimentare. Essi però acquistano il diritto di partecipare alla ripartizione dell’attivo fallimentare solo in seguito all’accertamento giudiziale del loro credito diventando in tal modo creditori concorrenti. Tra i creditori concorrenti si distinguono i creditori chirografari e privilegiati (garantiti cioè da pegno, ipoteca o privilegio).

Questi hanno diritto di prelazione sul ricavato della vendita del bene oggetto della loro garanzia; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono alla pari con i creditori chirografari, per il residuo. Dai creditori concorrenti vanno poi tenuti distinti i creditori di massa coloro cioè i cui crediti devono essere soddisfatti per prededuzione (ovvero prima dei creditori concorrenti) Sono le spese della procedura fallimentare, ect.

Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Si applica l’azione revocatoria fallimentare, il curatore può cioè domandare l’inefficacia di tutti gli atti dell’imprenditore in stato d’insolvenza che creino pregiudizio per i creditori. Si parla di :

  • revocatoria di diritto = il curatore non deve dimostrare niente e il terzo è senz’altro tenuto a restituire quanto ha ricevuto (sono gli atti a titolo gratuito compiuti nei 2 anni anteriori la dichiarazione di fallimento –es. donazioni);
  • revocatoria giudiziale = per gli atti anormali di gestione è il terzo che deve provare al sua ignoranza (a titolo oneroso – pegni, ipoteche); per gli atti normali è il curatore a dover dimostrare la conoscenza dello stato d’insolvenza (pagamenti di debiti liquidi ed esigibili).

Rapporti fra coniugi

Prima della riforma del 2005 vigeva la cosiddetta presunzione muciana (i beni acquistati dal coniuge del fallito nei 5 anni anteriori alla dichiarazione del fallimento si presumono acquistati con il danaro del fallito). Oggi invece la nuova disciplina è più drastica:

a) è eliminato il limite temporale dettato in via generale (un anno o sei mesi) e possono essere revocati tutti gli atti di disposizione fra i coniugi a partire dal momento in cui il fallito aveva iniziato l’esercizio di un’impresa commerciale;

b) la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del coniuge è sempre presunta.

Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione

Riguarda i rapporti sorti prima della dichiarazione di fallimento e non conclusi, vi sono innanzitutto un gruppo di contratti che si scioglie di diritto; rientrano in tale categoria:

  • (scioglimento ex lege): contratti di borsa a termine su merci o titoli, commissione e mandato, conto corrente ordinario e bancario; rientra in questa categoria anche l’appalto.

Vi è poi un secondo gruppo di contratti che continua nonostante il fallimento: c.d. subingresso automatico; rientra in questa categoria:

  • (subingresso automatico): contratti di locazione di immobili, di assicurazione contro danni, l’affitto d’azienda, il factoring (cessione dei crediti d’impresa), il leasing finanziario,

Vi è poi un terzo gruppo di contratti la cui sorte non è prefissata dalla legge, restano cioè sospesi in seguito al fallimento: la decisione spetta al curatore se sciogliere il contratto o continuarlo.

In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, es. la restituzione degli anticipi. Diventa cioè un semplice creditore concorsuale.

(In caso di continuazione) La riforma del 2006 ha stabilito che la soluzione più elastica sia la regola residuale che si applica a tutti i contratti pendenti, anche preliminari, per i quali la legge non dispone diversamente. Rientrano in questo gruppo: la vendita a termine o a rate; i contratti ad esecuzione continuata o periodica (come la somministrazione); il preliminare di vendita di immobili (c.d. compromesso); il leasing finanziario; ect.

Per quanto riguarda infine il rapporto di lavoro subordinato trova applicazione la disciplina specifica in materia di licenziamento.

 

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