La dichiarazione di fallimento di una impresa pone il problema dei rapporti giuridici pendenti e cioè dei contratti in corso di esecuzione. Per tali contratti la legge fallimentare pone una regola residuale (che cioè si applica quando la legge non disponga diversamente) che prevede che la dichiarazione di fallimento non comporti lo scioglimento automatico dei contratti ma solo la loro sospensione. Tale sospensione è necessaria per consentire al curatore di scegliere se subentrare nel contratto (adempiendone integralmente gli obblighi) o sciogliersi dal contratto stesso.

Questo diritto concesso al curatore costituisce una specialità del diritto fallimentare ed è escluso solo quando, alla data del fallimento, il contratto anche se pendente ha già esplicato la sua efficacia traslativa. Trattandosi di un diritto del curatore non può sorgere a suo carico l’obbligo del risarcimento del danno a favore del contraente ma il contraente può solo farsi assegnare dal giudice un termine decorso il quale il contratto si intende sciolto. La regola della sospensione si applica solo nel caso in cui entrambe le parti non abbiano dato esecuzione o completa esecuzione al contratto in quanto in caso contrario :

a) se il fallito ha già eseguito la sua prestazione il contraente dovrà eseguire la propria

b) se invece il contraente ha eseguito la sua prestazione potrà avere solo diritto ad essere ammesso al passivo del fallimento per l’ammontare del suo credito. Inoltre la regola della sospensione ha valore residuale e quindi si applica solo se la legge non disponga altrimenti.

Ciò avviene nei seguenti casi:

a) nel caso di vendita di immobili da costruire con fallimento del costruttore. In questo caso è riconosciuto all’acquirente il diritto di provocare lo scioglimento del contratto salvo che il curatore non abbia già comunicato di volerlo eseguire.

b) nei contratti di conto corrente, di mandato in caso di fallimento del mandatario, nell’associazione in partecipazione nel caso di fallimento dell’associante, nel caso di società organizzate su base personale, nel caso di contratti di borsa a termine. In tutti questi casi il fallimento comporta lo scioglimento automatico dei contratto.

c) nel caso di contratto di appalto la legge prevede in via di principio lo scioglimento del contratto ma consente al curatore di subentrarvi offrendo idonee garanzie.

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