Gli acquisti potenzialmente pericolosi

L’obbligo di assoggettare a stima i conferimenti in natura poteva essere in passato eluso attraverso un semplice espediente. Chi intendeva conferire un bene in natura figura nell’atto costitutivo con un socio che si era obbligato a conferire denaro; appena costituita la società vendeva alla stessa il bene, per un importo corrispondente alla somma dovuta a titolo di conferimento, con la conseguenza che il suo debito di apporto si estingueva per compensazione. Questo pericolo è però oggi neutralizzato dall’art. 2343 – bis.

In base a tale disposizione, l’acquisto da parte della società di beni o crediti dai promotori, dai fondatori, dei soci attuali o dagli amministratori necessitano della preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria e l’alienante deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale quando:

a) il corrispettivo pattuito è pari o superiore al decimo del capitale sociale;

b) l’acquisto è compiuto nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Sono tuttavia esenti da tale disciplina ” gli acquisti che siano effettuati in condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società”.

Le prestazioni accessorie

Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può prevedere l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone anche contenuto, durata, modalità e compenso.

Ad esempio, l’obbligo del socio di prestare la propria attività lavorativa o professionale nella società.

Le prestazioni accessorie costituiscono utile strumento per vincolare i sodi ad effettuare a favore della società prestazioni che non possono formare oggetto di conferimento.

Le azioni per prestazioni accessorie devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori, dato che il trasferimento delle azioni comporta anche il trasferimento in testa all’acquirente dell’obbligo di esecuzione delle prestazioni accessorie.

Inoltre, salvo diversa clausola statutaria, tali obblighi possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

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