Durante la vita della società, ovviamente, vi sono tanti modi per depauperare illecitamente le risorse. Alcuni artifici, tuttavia, oltre che essere produttivi di danno, possono anche rappresentare una comodo modalità di aggiramento della disciplina della stima, relativa ai conferimenti in natura (es. vendendo il bene che si sarebbe voluto conferire si evita la procedura di stima e la relativa verifica).

Per evitare questo tipo di violazioni, quindi, è stato introdotto l’art. 2343 bis, il quale, riferendosi agli acquisti di beni o crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori che la società faccia nei due anni dalla sua iscrizione, dispone che (co. 1 – 3):

  1. l’alienante deve presentare una relazione giurata di un esperto, il cui contenuto è ricalcato sul modello della relazione prevista per i conferimenti in natura.
  2. tale relazione deve restare depositata presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea, in modo tale che i soci possano prenderne visione.
  3. l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria
  4. la delibera assembleare e la relazione di stima devono essere depositate entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle imprese.

A queste formalità si sottraggono soltanto (co. 4):

  • gli acquisti per un corrispettivo inferiore al decimo del capitale sociale (co. 1).
  • gli acquisti effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società.
  • gli acquisiti effettuati nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa.

Ci si chiede se la sanzione della responsabilità solidale degli amministratori e dell’alienante verso la società, i soci e i terzi (co. 5) sia adeguata, o non le fosse invece preferibile quella della nullità dell’atto di acquisto.

In presenza di un unico azionista, a questa disciplina si sovrappone il disposto dell’art. 2362 co. 5, per cui il contratto che dà luogo all’acquisto, per essere opponibile ai creditori, deve comunque figurare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Prestazioni accessorie

Sebbene l’art. 2342 co. 5 escluda la possibilità che le prestazioni d’opera e servizi facciano oggetto di conferimento, la legge consente che queste si presentino sotto forma di prestazioni accessorie, entrando così nell’atto costitutivo. Si discute, tuttavia, se il rapporto che ne consegue entri a far parte del rapporto societario o mantenga una sua autonomia.

Sovrapprezzo

L’art. 2343, inoltre, richiama l’attenzione sull’eventualità della prescrizione di un sovrapprezzo, il quale consiste nella somma aggiuntiva, rispetto al valore nominale della azioni, eventualmente richiesta per la loro sottoscrizione. Il senso di imporre un sovrapprezzo, anche qui, è quello di consentire l’immediata formazione di un patrimonio di entità superiore al capitale.

Questa differenza va a costituire una riserva speciale, da iscriversi al passivo del bilancio, soggetta al regime particolare sancito dall’art. 2431: le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, infatti, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbi raggiunto il limite di 1/5 del capitale.

Per poter parlare di sovrapprezzo, comunque, appare logico ritenere che il maggior esborso sia richiesto in pari misura e a tale titolo a tutti i sottoscrittori, cosa questa che viene confermata proprio dall’art. 2343 ( eventuale sovrapprezzo).

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