L’oggetto

Per quanto riguarda le società di capitali la legge prevede che qualora nell’atto costitutivo o nella deliberazione di aumento di capitale non sia stabilito altrimenti i conferimenti devono essere fatti in denaro. Quando i conferimenti  non sono effettuati in denaro la legge esige che  il possibile oggetto di conferimento debba essere suscettibile di valutazione economica.  Per la società per azioni inoltre è previsto il divieto del conferimento in prestazione d’opera  o servizi da parte del socio cosa invece possibile per la società a responsabilità limitata (purchè accompagnata da una polizza di assicurazione o da una fidejussione che garantiscano per l’intero valore i corrispondenti obblighi del socio).

Per la società di capitali tuttavia il codice civile prevede che i soci possano conferire apporti al patrimonio sociale ( e non conferimenti al capitale) sotto forma di prestazione d’opera o di servizi.  D’altra parte  la legge esige che vi sia corrispondenza tra capitale e patrimonio in quanto la garanzia dei creditori è costituita dal patrimonio della società e per tale motivo la cifra indicata come capitale non deve essere superiore al valore del patrimonio. Pertanto ogni apporto al patrimonio è di per sé anche un conferimento di capitale e quindi può valere (tranne esplicite condizioni poste dalla legge) a realizzare quella corrispondenza tra patrimonio e capitale richiesta dalla legge.

Il procedimento e l’attuazione

Se il conferimento è effettuato in denaro non si pone alcun problema di accertarne il valore, problema che si pone invece per i conferimenti in beni o crediti. In questo caso, per quanto riguarda la società per azioni il conferente deve presentare una perizia giurata da parte di un esperto incaricato dal tribunale e gli amministratori devono controllare la perizia. Finchè il controllo non è stato effettuato le azioni corrispondenti rimangono depositate presso la società e non possono essere vendute. Se dal controllo si verifica che il valore dei beni o crediti è inferiore di oltre un quinto rispetto al conferimento richiesto si procede alla riduzione di capitale (annullando le corrispondenti azioni) salvo il diritto del socio di versare la differenza in denaro o di recedere. In quest’ultimo caso il socio ha diritto alla restituzione del conferimento in natura.

Sono esenti dalla perizia giurata i beni per i quali esiste una valutazione di mercato o i beni per i quali ci si può riferire ad una valutazione ritenuta affidabile dal legislatore (es. valori mobiliari o strumenti del mercato monetario).  Per le società a responsabilità limitata la perizia giurata è sostituita da una relazione effettuata da una società di revisione legale scelta dal socio e non soggetta ad ulteriori controlli.  Anche per la società di capitali il conferimento significa solo assunzione dell’obbligo e non apporto effettivo. Infatti per i conferimenti in denaro è richiesto il versamento del 25 per cento della quota sottoscritta presso una banca (per le società a responsabilità limitata tale versamento può essere sostituito da una polizza assicurativa o una fidejussione bancaria) e solo nel caso del socio unico si richiede il versamento integrale pena l’assunzione della responsabilità illimitata.

I conferimenti in natura invece devono essere integralmente effettuati al momento della sottoscrizione. Principi analoghi a quelli dettati per  i conferimenti in beni o crediti sono seguiti per gli acquisti da parte della società dai promotori, fondatori o amministratori nei due anni dall’iscrizione nel registro delle imprese.  Se infatti questi vendono alla società beni o crediti l’acquisto è subordinato all’autorizzazione dell’assemblea e anche per essi è richiesta la perizia di un esperto in mancanza della quale ferma restando la validità dell’atto, gli amministratori e il venditore sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

L’obbligo di conferimento è limitato alla quota di capitale sottoscritta e quindi l’ammontare non può essere ridotto neanche con il consenso degli organi sociali se non in conseguenza di una riduzione del capitale e neanche può essere imposto al socio l’obbligo di ulteriori conferimenti qualora parte del capitale sociale sia andata perduta. Il debito di conferimento non può essere compensato con il credito che il socio abbia eventualmente nei confronti della società- Infatti debito e credito non hanno per il socio la stessa natura in quanto il debito grava su di lui come socio mentre il credito gli spetta come un terzo e pertanto i due rapporti si pongono su un piano diverso e non possono essere compensati.

Se il socio chiamato alla esecuzione del conferimento è inadempiente la società può disporre la vendita coattiva delle azioni e nel caso le azioni non possano essere vendute per mancanza di acquirenti può dichiarare la esclusione del socio  provvedendo alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Il socio in mora con i versamenti non può esercitare il diritto di voto. La stessa disciplina si applica per le società a responsabilità limitata in caso di scadenza della polizza assicurativa o della fidejussione prestata in sostituzione del versamento del 25% del conferimento in denaro.

Le prestazioni accessorie

Accanto all’obbligo di conferimento nello statuto delle società per azioni può essere imposto un obbligo a carico del socio di compiere prestazioni accessorie non consistenti in denaro.  Tali prestazioni non sono soggette alla disciplina dei conferimenti  ma a quella contenuta nello statuto che le prevede anche per quanto riguarda le conseguenze dell’inadempimento o della impossibilità dell’adempimento.  In caso di circolazione delle azioni le prestazioni accessorie gravano sul nuovo socio fermo restando che la legge prevede la intrasferibilità delle azioni senza il consenso degli amministratori, Gli obblighi derivanti dalle prestazioni accessorie non possono essere modificati, salvo diversa previsione dello statuto, senza il consenso di tutti i soci così come avviene per i conferimenti.

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