Il diritto commerciale è sorto come diritto di classe ,come diritto degli iscritti nella matricula mercato rum nei confronti dei quali erano applicabili le norme elaborate nello stesso ceto mercantile e così rimane nel periodo delle corporazioni fino alla fine dei privilegi e la nascita del code Napoleon, sebbene nel sistema post-rivoluzionario francese rimangano retaggi del passato come ad esempio speciali giudici per controversie commerciali (tribunali di commercio).

Il codice di commercio italiano del 1882 vede abolito l’aspetto classista del diritto commerciale: rimangono i tribunali di commercio che saranno soppressi con la l. 5174/1888 ma cmq l’atto di commercio assume un rilievo sostanziale oltre che processuale. Dal lato formale il diritto commerciale diviene sistema di norme autonomo (nel senso di prevalenza della norma commerciale sul diritto civile e nell’esistenza di principi propri del diritto commerciale: ciò provoca che sono tutelate le esigenze di chiunque compia un atto di intermediazione a scopo speculativo)

All’ atto della codificazione si pose il problema se dovesse o meno conservarsi un ‘autonoma disciplina dei rapporti commerciali; tale problema in un primo momento fu risolto nel senso di conservare una disciplina separata. Venne così elaborato il progetto di codice di commercio del 1940. Tuttavia prevalse la tesi dell’unificazione del codice di commercio a quello civile. Notevole importanza ebbe al riguardo la preoccupazione politica di costruire un libro del lavoro che desse al codice impronta di modernità e di conseguenza furono generalizzati i principi dei rapporti di commercio ed estesi al di fuori della materia commerciale istituti che nella stessa avevano trovato origine e sviluppo come es. la cambiale: il codice di commercio allora veniva svuotato degli elementi vitali che ne facevano un corpo organico.

Collocare poi gli istituti nel codice civile o in quello di commercio dava adito a perplessità e spesso la sola dichiarazione di legge li collocava dall’una o dall’altra parte. Si addivenne così alla disintegrazione del codice di commercio e alla collocazione delle diverse disposizione nel C.C. o in leggi speciali: la disciplina degli imprenditori, dell’azienda e dei segni distintivi nel Libro del Lavoro di nuova creazione, i contratti speciali, titolo di credito nel Libro delle Obbligazioni, le cambiali in leggi speciali. Nella figura poi dell’imprenditore commerciale si è concretata poi l’unificazione e al tempo stesso la differenziazione dei rapporti commerciali: oggetto della sua attività (predisporre di beni servizi per il mercato generale) attribuisce a chi tale attività esercita,una particolare posizione professionale sebbene non abbia rilievo decisivo.

Da ciò si deduce che l’imprenditore commerciale (l’ex commerciante) si differenzia allora dell’agricoltore come dal libero professionista. Da tutto ciò si determinerà che il diritto commerciale costituisce il complesso di norme che regolano organizzazione e esercizio professionale di attività intermediaria diretta a soddisfare i bisogni del mercato generale e conseguentemente i singoli atti in cui questa attività si concreta.

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