Coordinamento dei singoli atti in vista dell’unità della funzione a condizioni generali di contratto e contratti di adesione; contratti porta a porta e contratti a distanza

L’imprenditore nell’esercizio della sua attività deve necessariamente improntare la sua azione ad una unità di criteri e direttive e pertanto è necessaria nei rapporti con i clienti la pretederminazione dei moduli e formulari e la imposizione al cliente di contratti già predisposti che il cliente può accettare o non accettare ma non può in linea di principio modificare. Tali schemi contrattuali sono in genere predisposti direttamente dall’imprenditore e imposti alla clientela dando luogo al fenomeno dei cosiddetti contratti per adesione.

Non vi è dubbio che si tratti di contratti in quanto anche in questo caso l’elemento fondamentale, il consenso, è presente anche se la volontà di una parte è limitata all’accettazione o al rifiuto di uno schema predisposto al di fuori di essa. L’unica preoccupazione è in questo caso che il contraente abbia piena consapevolezza degli impegni assunti e che l’imprenditore non approfitti della sua situazione di preminenza per imporre al cliente clausole eccessivamente onerose o addirittura vessatorie.

Per tale motivo la legge stabilisce che le condizioni generali del contratto sono valide per l’altro contraente solo se al momento della conclusione del contratto questo le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con la normale diligenza, richiedendo per alcune clausole contrattuali la specifica approvazione scritta, stabilendo che le clausole contenute nei contratti per adesione si devono interpretare, nel dubbio, a favore dell’altro contraente, e stabilendo la invalidità di determinate clausole eccessivamente onerose. Le clausole che richiedono espressa approvazione scritta riguardano in genere limitazioni di responsabilità a favore di chi le ha predisposte o limitazioni alla facoltà dell’altro contraente di opporre eccezioni e lo scopo che si propone la legge richiedendo tale espressa approvazione è quello di rendere consapevole il contraente degli impegni che assume.

Se in tal modo la legge riesce ad assicurare la consapevolezza da parte del contraente degli impegni assunti non riesce però ad escludere che colui che ha predisposto il contratto approfitti della propria situazione di preminenza. Per tale motivo sono intervenute leggi speciali oggi contenute nel codice di consumo che richiede per alcune clausole che determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, una negoziazione e quindi una trattativa individuale. Per tali clausole quindi non è sufficiente che il cliente le conosca ma è richiesta una specifica trattativa, in mancanza della quale esse devono ritenersi nulle e quindi inefficaci.

Ovviamente si tratta di una nullità relativa che opera solo a vantaggio del consumatore e può essere fatta valere solo da questo oltre che essere rilevata d’ufficio dal giudice. Secondo il codice di consumo inoltre alcune clausole devono ritenersi vessatorie di per sé e quindi inefficaci. E’ chiaro che la normativa posta dal codice di consumo si applica solo nei rapporti contrattuali dove vi è una disparità economica tra le parti, e quindi dove troviamo da un lato un professionista e dall’altro un consumatore.

Il codice di consumo pone poi altre regole per quei contratti che vengono stipulati fuori dai locali commerciali e quindi con tecniche di comunicazione a distanza che permettono di concludere il contratto senza la simultanea presenza fisica di entrambe le parti. Per questi contratti il codice di consumo stabilisce il diritto di recedere (diritto irrinunciabile come tutti i diritti riconosciuti al consumatore dal codice di consumo) che il consumatore può far valere dandone notizia all’altra parte entro 10 giorni. Con la ricezione da parte dell’imprenditore i contraenti sono sciolti dalle obbligazioni derivanti dal contratto.

I contratti tipo e i contratti di tariffa o normativi

I contratti tipo sono il risultato di accordi tra imprenditori che svolgono la stessa attività economica e che mirano a dare unità di indirizzo alle attività dei vari imprenditori determinando una standardizzazione dei contratti corrispondente alla standardizzazione dei prodotti. I contratti di tariffa o normativi mirano invece a fissare le condizioni contrattuali nei rapporti tra imprenditore e cliente quando tra essi deve attuarsi una serie continuativa di rapporti. Essi quindi non determinano il sorgere di obblighi immediati ma fissano le condizioni cui dovranno essere regolati i rapporti futuri tra le parti.

Interpretazione dei contratti predisposti unilateralmente

Per quanto riguarda l’interpretazione dei contratti per adesione valgono in generale i principi stabiliti dal codice civile per cui l’interpretazione deve essere fatta secondo buona fede e tenendo conto della comune intenzione delle parti. Tuttavia tenendo conto che si tratta di contratti in cui l’attività di una parte si limita alla adesione assume particolare rilievo la pratica generale vigente nel luogo dove il contratto è concluso e inoltre la legge stabilisce che il dubbio sulla interpretazione di una clausola debba essere risolto contro colui che ha predisposto il contratto stesso. Tale ultimo principio viene inoltre generalizzato tutte le volte in cui il contratto sia concluso tra un imprenditore e un consumatore anche se le clausole da interpretare non sono contenute in contratti predisposti dal professionista.

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