Lo statuto generale dell’imprenditore attiene essenzialmente alla capacità del soggetto e alla imposizione allo stesso di certi obblighi professionali. La capacità all’esercizio dell’impresa spetta ex art 2 a chi è investito della capacità di agire. La legge può condizionare l’esercizio dell’impresa da parte di persone capaci a certe condizioni legali (esempio: autorizzazioni amministrative) o può vietarlo a chi fa una certa professione per incompatibilità. Se mancano condizioni o non si rispettano i divieti non sarà esclusa la validità e l’efficacia degli atti posti in essere, ma saranno applicabili sanzioni penali o amministrative di volta in volta previste.

Incapaci. Il loro esercizio dell’impresa è ammesso solo in quanto sia dalla legge consentito e se siano state ottenute le necessarie autorizzazioni (se ciò manca il soggetto non è imprenditore). Ciò avviene anche se dolosamente è stata occultata la condizione di incapacità.

Minori, interdetti e inabilitati. Per loro è ammessa la continuazione dell’esercizio d’un’impresa già esistente purché il tribunale l’autorizzi (autorizzazione specifica). Non possono costituire mai un’impresa ex novo. Accanto all’inabilitato può esser nominato un institore. Il minore emancipato può esser autorizzato (autorizzazione specifica o generica) dal Tribunale sentito giudice tutelare e curatore a continuare l’esercizio come iniziarlo ex novo senza l’assistenza del curatore. Il minore così facendo acquisterà capacità generale (ipotesi eccezionale: di solito solo in caso di matrimonio). Autorizzazione può esser revocata se il rappresentante dell’incapace non si adegui alle disposizioni del tribunale o l’esercizio risulti vs incapace; per il minore emancipato l’autorizzazione revocabile d’ufficio o per richiesta del curatore.

L’incapace assume la qualità di imprenditore ma gli obblighi che ciò comporta ricadono sul rappresentante legale o sull’institore, comprese le eventuali sanzioni penali. Tutto questo vale per l’impresa agricola (per i discorsi già fatti) ma non vale per la piccola impresa in quanto appare un’esplicazione dell’attività lavorativa. In certe ipotesi la legge prevede che l’esercizio dell’impresa sia consentito solo a certi soggetti: in questi casi è privilegiata la forma organizzativa delle società di capitali e delle spa: questa inibizione si pone però con riferimento all’ordinamento pubblicistico delle attività commerciali non riverberandosi nei rapporti privati: le conseguenze quindi per chi inibito intraprende l’esercizio dell’impresa saranno quelle previste nell’ordinamento pubblicistico dell’impresa: quindi possibilità di intervento del governo o liquidazione coatta impresa applicando sanzioni penali o amministrative. Singoli atti validi e efficaci salvo ipotesi tipo contratto assicurazione.

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