Se è adottato il sistema turistico, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza del consiglio di gestione.

Se invece è adottato il sistema monistico, agli amministratori eletti dei possessori strumenti finanziari e non possono essere attribuite deleghe operative; negli stessi possono far parte del comitato esecutivo.

Quanto al sistema tradizionale, con l’attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli amministratori debbano essere soci cooperatori. Oggi è sufficiente che sola maggioranza degli amministratori si accetta tre soci cooperatori ovvero tra le persone designate dai soci cooperatori persone giuridiche ( art. 2542 ).

Quanto poi al collegio sindacale la nomina dello stesso ha obbligatoria solo quando la cooperativa ha un capitale non inferiore a quello minimo della società per azioni, quando sono superati i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata quando la società ha emesso strumenti finanziari partecipativi ( art. 2543 ).

Per la nomina del collegio sindacale, lo statuto può attribuire il diritto di voto proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione scambio mutualistico.

È prassi consolidata la previsione degli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il collegio dei probiviri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie tra soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale una gestione mutualistica. Si tratta di un organo però che non sempre è da garanzie di imparzialità.

Con l’attuale disciplina anche società cooperative sono assoggettata al controllo giudiziario sulla gestione previsto dall’art. 2409 per le società per azioni.

 

La vigilanza governativa

Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa, al fine di assicurare il il regolare funzionamento amministrativo e contabile delle stesse e il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie.

Eccezion fatta per alcune categorie di cooperative, la vigilanza spetta al ministro del lavoro ed esercita tramite ispezioni ordinarie ed ispezioni straordinarie.

Nell’attività di vigilanza il ministero si avvale anche delle ” associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo”.

In caso di irregolare funzionamento della società, l’autorità governativo può revocare amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa ad un commissario governativo.

Inoltre l’autorità governativa può disporre lo scioglimento della cooperativa se non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita.

 

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