Il funzionamento del collegio sindacale

Nelle società non quotate il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea. Nelle società quotate è invece l’atto costitutivo a fissare i criteri di nomina dello stesso. Ad esempio si potrà prevedere che è lo stesso collegio sindacale a nominare il presidente. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni. Può avvenire anche attraverso mezzi telematici, se lo statuto lo consente.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale, sottoscritto da tutti gli intervenuti, che viene trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese di dipendenti per lo svolgimento dell’attività di controllo.

Nelle società quotate, invece il collegio sindacale possono avvalersi dell’assistenza di dipendenti della società nell’espletamento delle proprie funzioni. L’attività del collegio sindacale può essere sollecitata dai soci. Ogni socio può denunziare al collegio sindacale fatti che ritiene censurabili. Il collegio sindacale è poi tenuto solo a tenerne conto nella relazione annuale dell’assemblea.

Doveri più specifici sono posti a carico del collegio sindacale quando la denuncia provenga da tanti soci che rappresentano il 5% del capitale sociale (2% per le società che fanno ricorso al capitale di rischio) o la minore percentuale prevista dallo statuto. In tal caso il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all’assemblea.

 

La responsabilità dei sindaci

I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Sono responsabili anche penalmente, della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. L’obbligo di risarcimento dei danni grava esclusivamente sui sindaci, di regola solidamente tra loro, qualora il danno sia imputabile solo al mancato o negligente adempimento dei loro doveri.

È più frequente però che l’evento dannoso sia conseguenza anche ed innanzitutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire od impedire nell’espletamento della loro funzione di vigilanza. I sindaci quindi sono responsabili in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi, qualora il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. L’azione di responsabilità contro i sindaci è disciplinata dalle stesse norme dettate per l’azione di responsabilità contro gli amministratori.

 

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