Premessa

Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società per azioni, con funzioni di vigilanza sull’amministrazione della società. Dal 1942 ad oggi, la disciplina ha subito profonde modifiche al fine di rendere più efficace la relativa attività di vigilanza. La riforma del 1974 ha introdotto per le società quotate un controllo contabile esterno da parte di una società di revisione, dando però vita ad una sovrapposizione di funzioni col collegio sindacale che si è rilevata scarsamente funzionale.

Il d. lgs. 27.1.1992 n. 88, che fra l’altro, ha istituito un apposito registro dei revisori contabili ha parzialmente modificato la disciplina del codice. Anche la riforma del 1998 ha modificato la disciplina del collegio sindacale delle società con azioni quotate e, in particolare, ha affrancato tale organo dalle funzioni di controllo contabile, affidate ora alle società di revisione.

Con la riforma del 2003 anche nelle altre s.p.a. il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore contabile o una società di revisione.

Composizione. Nomina. Cessazione

Diversamente disciplinata è innanzitutto la composizione del collegio sindacale. Il collegio sindacale delle s.p.a. non quotate si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci, secondo quanto stabilito nello statuto. Devono inoltre essere nominati due membri supplenti.

Diversamente dall’organo amministrativo, il collegio sindacale delle società non quotate ha quindi struttura semirigida (3 o 5 membri) e ciò costituisce un primo ostacolo all’efficiente svolgimento delle sue funzioni, soprattutto nelle grandi società. Questo ostacolo è stato rimosso per le società quotate, con la riforma del 1998. Fermo restando il numero minimo di tre sindaci effettivi e di due supplenti, l’atto costitutivo della società può liberamente indicare il numero dei sindaci. I primi sindaci sono nominati nell’atto costitutivo. Successivamente essi sono nominati dall’assemblea ordinaria.

Quindi i sindaci sono nominati dallo stesso organo che nomina gli amministratori. L’atto costitutivo delle società quotate deve prevedere che almeno un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Inoltre se il collegio sindacale è formato da più di tre membri, il numero dei sindaci riservati alla minoranza non può essere inferiore a due. Il collegio sindacale delle società quotate è così reso espressione dell’intera compagine azionaria e la presenza di sindaci eletti dalla minoranza offre maggiori garanzie di effettivo svolgimento del controllo.

Nelle società con azioni quotate, dopo la riforma del 2003, almeno un sindaco effettivo ed uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Gli altri sindaci, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati dal ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Per le società quotate i requisiti di onorabilità e di professionalità sono invece fissati con regolamento del Ministero della Giustizia che prevede anche la nomina di sindaci non iscritti nel registro dei revisori contabili. Nel registro dei revisori possono iscriversi persone fisiche in possesso di specifici requisiti di professionalità e di onorabilità, che abbiano superato un apposito esame di ammissione.

Per assicurare l’indipendenza dei sindaci sono previste cause di ineleggibilità ulteriori, rispetto a quelle dettate per gli amministratori. In base al testo attuale non possono essere nominati sindaci:

  • Il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori, nonché gli amministratori di società facenti parte dello stesso gruppo.
  • Coloro che sono legati alla società o a società facenti parte dello stesso gruppo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Valgono poi per i sindaci le stesse cause di incompatibilità viste per gli amministratori.

Il compenso dei sindaci deve essere predeterminato ed è invariabile nel corso della carica.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. I sindaci scaduti restano in carica fino alla nomina dei nuovi. L’assemblea può revocare i sindaci solo se esiste una giusta causa. Inoltre la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, al fine di verificare se sussiste una giusta causa. I sindaci nominati dallo Stato o enti pubblici possono essere revocati solo dall’ente che li ha nominati. Costituisce causa di decadenza dall’ufficio, il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità, nonché la cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori.

Decade inoltre dall’ufficio il sindaco che, senza giustificato motivo, non assiste alle assemblee o diserta, durante un esercizio sociale, due riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale. È così sanzionato l’eventuale assenteismo dei sindaci. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano automaticamente i supplenti in ordine di età (anagrafica). La nomina e la cessazione dall’ufficio dei sindaci devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese.

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