Funzione primaria del consiglio sindacale è quella di controllo. Il controllo del collegio sindacale ha per oggetto l’amministrazione della società globalmente intesa e si estende a tutta l’attività sociale, al fine di assicurare che la stessa venga svolta nel rispetto della legge e dell’atto costitutivo, nonché dei principi di corretta amministrazione. In particolare, il collegio sindacale vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale non svolge più il controllo contabile sulla società, oggi affidato alle società di revisione. Però, nelle società che non fanno appello al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può prevedere che anche il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale. In tal caso, l’intero collegio sindacale deve essere costituito da revisori contabili iscritti nell’apposito registro.

La vigilanza del collegio sindacale è esercitata nei confronti degli amministratori, ma riguarda anche l’attività dell’assemblea e comunque può estendersi in ogni direzione. Da qui il potere-dovere dei sindaci di intervenire alle riunioni dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché di impugnare le relative delibere.

Il controllo del collegio sindacale sull’amministrazione è di carattere globale e sintetico, le cui modalità di esercizio sono rimesse alla discrezionalità tecnica del collegio. La legge pone a carico degli amministratori numerosi obblighi di comunicazione nei confronti del collegio sindacale. Obblighi di informazione particolarmente intensi nelle società quotate. In queste ultime gli amministratori devono riferire tempestivamente al collegio sindacale sull’attività svolta, sulle operazioni compiute di maggior rilievo economico, nonché su quelle a rischio di conflitto di interessi perché gli amministratori stessi vi avevano interessi personali, oppure perché influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.

Con la riforma del 2003 gli strumenti informativi del collegio sindacale sono stati potenziati. Infatti il collegio sindacale può scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e di controllo e all’andamento generale dell’attività sociale; è inoltre previsto lo scambio tempestivo di informazioni fra collegio sindacale e soggetti incaricati del controllo contabile. Infine, nelle società quotate il collegio sindacale deve comunicare senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza.

I sindaci hanno il potere-dovere di procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Il collegio sindacale, può inoltre convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

E nelle società quotate il potere di convocare l’assemblea può essere esercitato anche solo da due membri del collegio sindacale. Il collegio può inoltre promuovere il controllo giudiziario sulla gestione se ha fondato sospetto che gli amministratori abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione.

Nelle società quotate, la CONSOB può attivare tale procedura se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei poteri dei sindaci.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento