A) L’ art. 2248 precisa che “la comunione costituita o mantenuta a scopo di godimento” non è soggetta alle discipline della società. Nella comunione difetta l’ esercizio di attività d’ impresa. E la conseguenza è tassativa: qualunque comunione di godimento è esclusa dal novero delle società.

B) Si ascrive fra le comunioni di godimento la società di armamento regolata dagli artt. 278 ss. cod.nav. Oggetto della società di armamento è l’ esercizio della nave, per un qualsiasi scopo. Comprensibilmente dunque è soggetta a discipline particolari. Se l’ esercizio in comune della nave vuole trasformarsi in attività economica organizzata in forma d’ impresa nulla quaestio. Ma si applicheranno allora le norme proprie del modello di società commerciale che venga scelto.

C) L’ art. 177.1, lett. d, parla di “aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio”. Si tratta di comunione nell’ esercizio di attività d’ impresa e non semplicemente di contitolarità di azienda. La gestione comune fra i coniugi evocata dalla norma induce a pensare ad una piccola impresa. La disciplina dettata dagli artt. 178 ss. ha valore residuale, si applica cioè quando gli stessi coniugi non abbiano pattiziamente provveduto altrimenti.

Sicché la figura non può essere inclusa nel novero delle società, ma si spiega per attenzione alle istituzioni familiari e alle particolari esigenze che ivi si manifestano. La comunione fra coniugi rientra comunque in quell’ allargato fenomeno associativo di cui si parlava nel 7.3, e può trasformarsi in società.

D) Meritano particolare attenzione la società fra professionisti (in particolare quella fra avvocati) e la società di revisione contabile. Sicuramente l’ esercizio di attività professionale può essere svolto collettivamente ed altrettanto sicuramente in quell’ esercizio collettivo deve conservarsi il necessario rispetto di alcune regole tipiche del fenomeno, ad esempio il carattere personale della prestazione professionale.

Ciò che occorre allora è verificare se sussista o meno in concreto un’ organizzazione ad impresa: il che, a mia opinione, è quando si ravvisi un ciclo produttivo anche sui generis. Il discorso può essere affinato. Organizzazione ad impresa può essere ravvisata anche in combinazioni più ridotte, dove operino (solo) i professionisti- soci obbligati alla prestazione per effetto della loro partecipazione al rapporto associativo.

Ed è sulla falsariga di un’ impostazione siffatta che il d.lgs. 96/2001 ha ammesso la società fra avvocati, disponendo: l’ applicazione delle norme della s.n.c. quando non diversamente stabilito dalle norme speciali; che soci possono essere solo avvocati, tutti i soci avvocati poi vantando poteri di amministrazione della società in forma disgiunta; che nella ragione sociale possono non essere messi i nomi di tutti i soci, purchè i nomi menzionati siano seguiti dalla locuzione “e altri”; che l’ incarico professionale deve essere affidato alla società, titolare allora del credito per il compenso dovuto per l’ attività prestata; che il cliente può però pretendere di essere difeso da un certo avvocato, solo in difetto di ciò la designazione venendo fatta dalla società; e soprattutto che se la responsabilità per le obbligazioni sociali è quella tipica della s.n.c., vale a dire illimitata di tutti i soci in solido con la società, la responsabilità per l’ attività professionale è regolata diversamente, facendo carico, oltre che alla società, illimitatamente e solidamente ai soci che abbiano espletato l’ incarico.

La società fra avvocati deve essere iscritta in una sezione speciale del registro delle imprese con funzione di pubblicità notizia, e contemporaneamente in una sezione speciale dell’ albo degli avvocati. Non è soggetta al fallimento. Quanto alle società di revisione contabile, se la prestazione ha per oggetto il controllo dei conti di società soggette a revisione obbligatoria, la società: deve essere iscritta in apposito albo tenuto dalla Consob; il suo oggetto sociale deve comprendere soltanto la revisione contabile; e la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili devono essere tecnicamente qualificati nel settore.

E) Si parla talora di società occasionali, costituite per il compimento di un unico atto. Come tali, esulano dal fenomeno societario propriamente detto, che in quanto esercizio di attività non può esaurirsi in un singolo atto. “Unico atto” non va confuso con “unico affare”, atteso che anche la costruzione di un solo immobile è il risultato di un’ attività. Si noti comunque che se una società sia costituita per il compimento di un unico atto, la conseguenza è lo scioglimento della stessa nell’ applicazione delle discipline societarie, e non l’ applicazione tout court del dir comune.

 

 

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