I caratteri distintivi del gruppo sociale possono riassumersi indicativamente in due punti:

1.nel fatto razionale (materiale o spirituale) generatore del vincolo associativo;

2.nell’ organizzazione ( predisposta e/o spontanea) che assicura al gruppo stabilitĂ  nel tempo.

(Questi due elementi imprimono ad ogni consociazione umana il carattere della giuridicità per cui il fenomeno giuridico è connaturato al fenomeno associativo per cui l’uno si esaurisce nell’altro; per regole istituzionali si intende un ordinamento dei valori di riferimento del gruppo.)

b) Classificazione degli interessi in:

1.interessi individuali-egoistici;

2.interessi individuali-collettivi =interessi individuali che non sono suscettibili di essere perseguiti senza la cooperazione. ;

3.interessi generali =interessi che trascendono l’esigenza individuale avendo riguardo solo per l’interesse di tutti.

4.interessi diffusi= non fanno riferimento ad una specifica categoria saldata da un vincolo associativo.

(Certi interessi e certe esigenze non possono, per loro natura, essere soddisfatti dall’individuo isolato bensì soltanto collettivamente, certi fini non possono essere raggiunti dai singoli bensì soltanto attraverso la cooperazione di più uomini.)

 

PRINCIPIO DI CONFLIGGENZA-COMPOSIZIONE DEGLI INTERESSI

 PRINCIPIO ORDINATORE

IL PRINCIPIO ORDINATORE: gli interessi umani sono naturalisticamente ordinati secondo un principio di conflig­genza-composizione vigente sia fra interessi dello stesso grado che tra interessi di grado diverso. Un gruppo sociale può dirsi costituito quando al principio di confliggenza-composizione degli interessi umani si so­vrappone un altro principio ordinatore che, senza annullarlo, lo disciplina al fine di assicurare la coesione sociale e la sua durata nel tempo. (Superamento dell’iniziale stadio irrazionale di confliggenza degli interessi umani).

 Il principio ordinatore può operare in modi differenti:

TIRANNIA: facendo coincidere l’interesse generale con quello di un solo individuo.
OLIGARCHIA: facendo coincidere l’interesse generale con quello di pochi
DEMOCRAZIA: Assicurando la salvaguardia e il proporzionale soddisfacimento degli interessi individuali.

VINCOLO ASSOCIATIVO: Il principio ordinatore trova la sua massima espressione nel vincolo associativo, ovvero nella volontĂ  da parte degli appartenenti al gruppo che si sta formando di dotarsi di regole al fine di soddisfare determinati interessi comuni.

LA FUNZIONE ORGANIZZATIVA: rivolta a garantire, (quando si supera la forma episodica di convivenza e di aggregazione umana), la stabilitĂ  e la continuitĂ  nel tempo della coesione del gruppo attraverso le idonee procedure e strutture sociali; Distinguendo così il gruppo sociale da una semplice riunione o altro fenomeno aggregativo episodico, contingente o assente da qualunque accordo effettuato tra e nell’interesse comune dei partecipanti.

I GRUPPI SOCIALI

GRUPPO SOCIALE:  Un gruppo sociale nasce quando acquisisce i caratteri propri della stabilitĂ  e della continuitĂ  nel tempo, in quanto sia presente da un lato il fatto razionale creatore del vincolo associativo,  dall’altro l’assenso espresso o tacito dei componenti del gruppo all’osservanza delle regole eteronome e autonome. Non basta anche in presenza del vincolo associativo la previsione astratta dell’esistenza del gruppo, affinchĂ© questo esista le regole devono essere operanti, ovvero osservate spontaneamente e fatte osservare coattivamente in caso di violazione. Un gruppo sociale inoltre trova la sua qualificazione e collocazione tipologica a seconda degli interessi e delle finalitĂ  perseguite dagli aderenti; ovvero se si costituiscono per il soddisfacimento di un interesse di tipo religioso, economico, politico, etc.

es.LA FAMIGLIA: è il gruppo sociale primigenio (art. 29.La Repubblicariconosce i diritti della famiglia come societĂ  naturale fondata sul matrimonio.). Può essere regolata da un duplice ordine di norme eterogenee: imposte dall’esterno, dallo stato (organizzazione tipo della famiglia); e da norme interne: autonomamente predisposte; che nascono all’interno del gruppo allo scopo di organizzarsi autonomamente (societĂ  naturale). Dunque può disgregarsi continuando ad esistere solo come istituzione per effetto delle regole della costituzione e del codice civile. E ad esempio ci sono gruppi sociali che non ricevono da norme statali alcuna disciplina particolare (es: sindacati).

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