L’ aspettativa di diritto è la pretesa alla conservazione degli effetti eventuali derivanti da una fattispecie condizionale. L’aspettativa di diritto è tutelata principalmente mediante la possibilità di opporre ai terzi il relativo titolo di acquisto.

Ad esempio: un’alienazione sotto condizione sospensiva non è traslativa del diritto, ma l’acquirente è salvaguardato nella sua aspettativa nel senso che, avveratasi la condizione, il suo acquisto prevarrà sugli atti di disposizione compiuti dall’alienante in pendenza della condizione. L’opponibilità, ovviamente, è subordinata ai normali requisiti di opponibilità del contratto. Così, se ad esempio si tratta di un’alienazione immobiliare occorrerà che l’acquirente sotto condizione sospensiva provveda alla trascrizione del contratto.

In dottrina si è dubitato che l’aspettativa costituisca una posizione giuridica autonoma. Nel contratto condizionato la parte si gioverebbe per degli effetti propri di ogni contratto (in particolare della vincolatività), mentre gli atti di disposizione non avrebbero ad oggetto l’aspettativa bensì il diritto futuro.

La soluzione adottata dal nostro codice è nel senso dell’opponibilità dell’aspettativa, sempre che siano stati assolti i relativi oneri formali di opponibilità. Seppure entro i limiti derivanti dall’incertezza del contratto, la regola dell’opponibilità consente di disporre e di far circolare i diritti delle parti.

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