L’adempimento dell’obbligazione pecuniaria non solleva particolari problemi. In sede teorica esso ha sollecitato l’interesse dei giuristi per la natura giuridica dell’adempimento, dando alimento alle tesi negoziali, implicando tale adempimento il trasferimento della proprietà dal debitore al creditore. Il principio richiamato è “solvere est alienare”. Con il progressivo diradarsi degli obblighi di dare, e ciò a seguito dell’imporsi del principio dell’efficacia traslativa del mero consenso, è potuto apparire che l’obbligazione pecuniaria fosse rimasta il più sicuro modello di obbligazione di dare. Di qui la tesi della natura negoziale del pagamento nel senso dell’esigenza di un peculiare animus trasferendi da parte del solvens.

Il codice attuale stabilisce che le obbligazioni pecuniarie devono essere adempiute al domicilio che il creditore ha nel momento della scadenza (1182) e cioè sono obbligazioni portables. Si può dire che la regola enunciata dall’art. 1182 comma 3 abbia riguardo al luogo dell’adempimento dell’obbligazione nel senso più rigoroso del termine e comprendendosi nella individuazione di tale luogo anche l’accollo del rischio a carico del debitore. A questo riguardo si distingue agevolmente l’obbligazione pecuniaria dall’obbligazione di merce, nella quale il debitore è liberato da ogni rischio quando, attraverso la consegna della merce al vettore e\o allo spedizioniere, ha luogo il trasferimento della proprietà (1378).

L’interpretazione della regola di cui al comma terzo dell’art. 1182 non solleva particolari problemi, solleva invece problemi l’uso o l’impiego che della regola viene compiuto, e ciò secondo criteri estensivi o restrittivi. Il favore dei giudici è per una interpretazione restrittiva della regola, probabilmente in ragione che si temono abusi da parte dei creditori. Questa interpretazione passa attraverso una definizione assai ristretta di obbligazione pecuniaria, definendosi tale quella obbligazione derivante da titolo convenzionale o giudiziale che ne abbia stabilito la misura e la scadenza, in modo che non sia necessaria per la sua determinazione alcuna altra indagine.

Una siffatta interpretazione ha naturalmente indotto a escludere, dall’ambito della regola di cui all’art. 1182 comma 3 tutti quei debiti, in cui i quantum non fosse prefissato ma costituisca il risultato di una valutazione effettuata dal giudice. Sono eccettuate le ipotesi in cui la determinazione del credito può avere luogo in base ad elementi già noti e determinati dalle parti, dalla legge, dai contratti collettivi o dagli usi. Altrettanto larga è la maglia delle deroghe convenzionali e costituendo una deroga ad es. il fatto che il creditore abbia accettato di ricevere il pagamento per mezzo di “tratta” e implicando per taluni, questa accettazione, una rinuncia ad avvalersi del foro preferenziale stabilito dall’art. 1182.

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