L’assimilazione delle obbligazioni pecuniarie a comuni obbligazioni aventi ad oggetto cose fungibili ha indotto buona parte della dottrina ad assimilare il pagamento pecuniario alla dazione di cose da trasferire in proprietà del creditore. Di qui la tesi che le fattispecie di pagamento pecuniario sono quelle che esemplarmente confermano l’ipotesi di un pagamento con effetti traslativi. Il denaro si identifica con le cose corporali rappresentative di multipli e sottomultipli dell’unità legale di misura, in base all’ordinamento valutario dato, ma anche di cose incorporali quali sono per antonomasia diritti o pretese, la cui destinazioni economica, nel comune commercio giuridico, è quella stessa di denaro.

Si può ammettere che la gran parte della normativa riguardante i pagamenti pecuniari è in funzione del pagamento effettuato per mezzo della moneta. Non è da escludere tuttavia che questa normativa possa essere applicata analogicamente anche ad ipotesi in cui il pagamento venga effettuato attraverso i mezzi di pagamento che si possono definire alternativi. È principio corrente che la cambiale è uno strumento di credito mentre l’assegno è un mezzo di pagamento. L’affermazione contiene elementi di vero e di falso. Se è vero che l’emissione di una carta cambiale ha come scopo la dilazione nel pagamento, onde si potrà dire che colui che la riceve farà credito all’emittente, è vero altresì che lo scopo economico che si ripromette l’emittente è di pagare i propri debiti, utilizzando, se tratta, i propri crediti evitando in tal modo trasferimenti materiali di moneta e semplificando in questa forma, nei rapporti tra piazze diverse, la tecnica dei pagamenti.

L’emissione e\o la consegna di un assegno non si equivale, d’altronde, a pagamento, non acquisendo il prenditore dell’assegno alcuna pretesa concreta nei riguardi della banca sulla quale l’assegno viene tratta. La cambiale può avere finalità solutoria, specialmente ove sia data la possibilità al beneficiario di scontarla presso una banca così come l’assegno bancario, specie se postdatato o accompagnato da un pactum de non petendo, può avere finalità creditoria.

Occorre chiedersi se il principio nominalistico sia principio che riguarda la disciplina dei debiti pecuniari o invece quella dei mezzi di pagamento. Il principio del valore nominale è principio riguardante la disciplina del debito di denaro e cioè la determinazione della somma da offrire in pagamento e non quello dei mezzi di pagamento, ai quali sembra far riferimento l’art. 1277. Quest’ultima disposizione, se non sancisce direttamente il principio nominalistico, come faceva l’art. 1281 c.c. abrogato, presuppone comunque il suo vigore.

Per le obbligazioni pecuniarie particolare rilievo assume la determinazione del luogo in cui deve avvenire il pagamento. Anche per le obbligazioni pecuniarie vale il principio che decisiva è la volontà delle parti, ove essa si sia espressa sul punto, e, comunque, quel criterio può desumersi dalla natura della prestazione o da altre circostanze (art. 1182). Ove non soccorrano tali criteri, intervengono quelli dettati dalla legge. Il codice attuale dispone che le obbligazioni pecuniarie vanno adempiute al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza. Si fa eccezione per l’ipotesi in cui tale domicilio sia diverso da quello che il creditore aveva quando è sorta l’obbligazione e ciò renda più gravoso l’adempimento, nel qual caso il debitore, previa dichiarazione al creditore, ha diritto di eseguire il pagamento al proprio domicilio (art. 1182 comma 2).

Conseguenza della regola della portabilità è l’applicazione alle obbligazioni pecuniarie del principio della mora ex re, ove l’obbligazione sia assistita da termine per il pagamento (art. 1219 numero 3). Il che ha fatto ritenere che, per i debito di denaro, la decorrenza degli interessi non sarebbe altro che una conseguenza automatica del ritardo per il creditore nel godimento della somma dovuta. Diverso dal problema dell’assunzione del rischio è quello riguardante la tempestività del pagamento. Nella dottrina e nella giurisprudenza tedesche si è andato formando un orientamento interpretativo secondo cui l’obbligo di far pervenire la somma dovuta al domicilio del creditore si distingue dal comune obbligo di eseguire la prestazione al domicilio di questo.

Criterio decisivo per un corretto adempimento del primo obbligo non è il conseguimento della somma da parte del creditore, ma l’avvio tempestivo a destinazione di essa. Taluno argomenta nel senso che strumenti, quali la posta o la banca, non sono ausiliari del debitore e cioè soggetti di cui esso debba rispondere. La soluzione dettata dal nostro codice (art. 1182 comma 3) è invece più severa per la condizione del debitore. Si dovrebbe a rigore ritenere inadempiente il debitore se la somma dovuta non perviene tempestivamente nella disponibilità del creditore. Sarà onere del debitore dimostrare che il ritardo è dovuto a causa a lui non imputabile e ciò al fine di escludere l’elemento soggettivo dell’inadempimento (art. 1218). Lo schema delle obbligazioni portable è lo schema preferito dalla Convenzione europea sul luogo del pagamento nelle obbligazioni pecuniarie del 1972. L’individuazione del luogo del pagamento ha grande importanza per i debiti espressi in moneta estera, essendo il debitore autorizzato a pagare in moneta legale al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278).

Ai pagamenti dello stato e degli altri enti pubblici non si applicano le norme di diritto comune. Ai sensi della normativa sulla contabilità generale dello stato nonché di quella contenuta nella legge comunale e provinciale i pagamenti “delle spese dello stato” vanno effettuati e riscossi presso l’amministrazione debitrice, cosicché il luogo del pagamento, per le cause aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, sarà quello del luogo in cui abbia la sede l’ufficio ci tesoreria tenuto a procedere al relativo pagamento a seguito dell’esibizione di regolare mandato. E presso tale luogo sarà anche radicato il giudici territorialmente competente ai sensi dell’art. 20 c.p.c. Se gli enti pubblici predetti rivestono il ruolo di creditore, soccorre altresì, a conferma della regola di diritto comune (art. 1182 comma 3), il principio della legge della contabilità secondo cui le somme di spettanza dello stato introitate per qualsivoglia titolo dagli incaricati alla riscossione debbono essere integralmente versate nelle casse dello stato, nei termini stabiliti dalla legge o dai regolamenti.

L’interpretazione restrittiva della norma sembra preferibile, massimamente con riguardo alla pretesa di volere estendere il trattamento privilegiato riservato allo stato e agli enti pubblici territoriali, anche ai cosiddetti enti pubblici economici i quali, pur avendo natura pubblica, svolgono attività economica di diritto privato. Particolare rilievo assume la disciplina del pagamento della retribuzione nei rapporti di lavoro. L’obbligazione di corrispondere la retribuzione è un’obbligazione pecuniaria, cui si applicano i principi delle obbligazioni pecuniarie. Dispone l’art. 2099 che la retribuzione deve essere corrisposta nella misura determinata dalle norme corporative e con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. Quanto al tempo del pagamento, viene richiamata la prassi della cosiddetta postremunerazione, in forza della quale il pagamento della retribuzione viene posticipato rispetto all’erogazione della prestazione lavorativa.

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