Si è detto che l’innovazione che la legge presuppone è oggettiva: si riferisce al titolo e all’oggetto (1230 comma 1). D’altro canto non si può escludere che le parti decidano di estinguere l’obbligazione tra di loro e di farne nascere un’altra del tutto identica, ma con un nuovo debitore. Il creditore non può vedersi imporre un nuovo debitore: può tuttavia decidere di sostituire al vecchio il nuovo obbligato; e può dare il suo consenso alla liberazione del primo e alla conseguente estinzione del precedente rapporto.

L’ipotesi è regolata nel codice per rinvio: quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme che si riferiscono alla delegazione, all’espromissione e all’accollo (1235). Il problema principale, relativo alla sorte delle garanzie specifiche del credito, è risolto dalla legge in maniera identica sia nel caso della successione sia nel caso della novazione soggettiva: le garanzie si estinguono non soltanto se si tratti di novazione soggettiva ma anche in tutte le ipotesi in cui il creditore liberi il debitore originario nel quadro della delegazione, dell’accollo e dell’espromissione.

La novazione presuppone l’esistenza dell’obbligo: in difetto del quale non ci può essere sostituzione di un nuovo obbligo al precedente. Se le parti sono a conoscenza sia dell’inesistenza attuale dell’obbligazione sia della possibilità che la stessa venga in vita nel futuro e vi è accordo sulla novazione di un tale rapporto non vi è ragione di considerare inefficace il patto. Considerazioni analoghe sono addotte, dalla letteratura sostanzialmente concorde, al fine di giustificare la novazione del debito sottoposto a termine iniziale o di quello che nascerà, se nascerà, in seguito all’avvalersi di una condizione sospensiva.

A maggior ragione sono suscettibili di novazione le obbligazioni giuridicamente esistenti ma soggette ad eccezioni che possano comportarne l’estinzione con effetto retroattivo. In termini ben diversi si pone il problema della novazione di un dovere di natura morale o sociale che giuridicamente dovrebbe considerarsi inesistente. All’obbligazione naturale le parti possono voler sostituire un rapporto vincolante al quale intendono assoggettarsi senza limiti.

La novazione sembra inefficace, non soltanto per il fatto che l’obbligazione naturale non può dirsi esistente, ma già per il fatto che l’unico effetto prodotto dalla legge consiste nell’esclusione della possibilità di pretendere la restituzione del pagamento, sì che comunque dovrebbe attendersi l’esecuzione della prestazione che è oggetto dell’accordo novativo.

La novazione è valida, se il titolo dell’obbligazione originaria è soltanto annullabile e se la nuova obbligazione è stata assunta nella consapevolezza del vizio che colpiva il debito da novare (1234 comma 2). Se la nuova obbligazione è stata assunta nella consapevolezza dell’annullabilità del titolo dell’obbligazione originaria, l’accordo diretto a sostituire il debito preesistente è valido già per il fatto che esistono gli estremi di una convalida tacita del titolo annullabile. Più vaga è la disciplina dell’ipotesi in cui la nuova obbligazione sia assunta nell’ignoranza dell’annullabilità del titolo dell’obbligazione originaria.

Si è affermato che la novazione è annullabile nel termine che manchi al compimento della prescrizione per l’annullamento della stessa obbligazione originaria. La convalida è esclusa. Una volta annullato il titolo, cade anche la novazione; e si parla di inefficacia con effetto retroattivo derivante da una figura d’invalidità successiva. Se il titolo non è più annullabile a causa della prescrizione, la novazione si consolida, poiché ha un fondamento giustificativo non più precario. Non sono previste le ipotesi in cui il titolo dell’obbligazione originaria sia assoggettabile a un’impugnativa ovvero divenga inefficace per altra causa sopravvenuta.

Devono rispettarsi le linee essenziali dei singoli rimedi: la rescissione non ammette convalida (1451) e l’accordo novativo non potrà prestarsi a eludere le norme inderogabili poste a tutela del contraente sfavorito; inoltre, dovrà tenersi presente che la risoluzione, al pari della rescissione, può comportare il venir meno, con efficacia retroattiva tra le parti, dell’obbligazione che ha già formato l’oggetto della novazione.

L’effetto estintivo ha quale logico corollario l’estinzione delle garanzie del credito. La norma è derogabile, con patto anteriore o contestuale. Una disposizione specifica è prevista con riguardo alle ipotesi in cui l’accordo novativo sia posto in essere tra il creditore e uno dei suoi debitori, tra di loro uniti da un vincolo di solidarietà nella fase di attuazione del rapporto obbligatorio.

Se l’accordo è destinato ad avere efficacia liberatoria per tutti i debitori solidali (1300), è conseguente la previsione dell’estinzione dei privilegi, del pegno e delle ipoteche del credito anteriore (1231). L’unica regola apparentemente peculiare sta nel fatto che l’accordo in deroga, destinato a tenere in vita le garanzie, può riferirsi soltanto al debitore che ha stipulato il patto e ai beni di lui, sebbene sia possibile che gli altri debitori acconsentano con accordo separato.

Se l’accordo è concluso è concluso tra uno dei creditori in solido e il debitore, le garanzie originarie permangono e non si estendono al nuovo credito, salvo che gli altri creditori diano il loro consenso (1300). Se uno dei creditori di una prestazione indivisibile ha stipulato una novazione con l’unico debitore, costui resta tenuto per l’intera prestazione indivisibile nei confronti degli altri, i quali tuttavia non potranno arricchirsi nei confronti del concreditore che ha concluso la novazione (1320 comma 1 e 2).

 

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