L’apertura alla legge regolatrice dell’ordinamento trova ulteriore spazio ai sensi della l. 218/1995, laddove quest’ultima all’art. 13, regola l’ipotesi del rinvio che le norme di diritto internazionale privato abbiano da operare in favore della legge di altro Stato. Tale art. dispone che si deve tenere conto del rinvio ogni volta questo sia accettato dallo Stato terzo. Diversa era la disciplina dettata dall’art. 30 delle disposizioni sulla legge in generale, per il quale l’applicazione della legge straniera doveva avvenire senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge. Oggi il rinvio non è consentito solo se risulti posto in essere per la disciplina della forma degli atti oppure per quella delle obbligazioni non contrattuali. Al centro del nuovo sistema è la volontà delle parti, ammessa ad operare senza limiti precostituiti quando la materi sia disponibile e compresa nell’esercizio del loro potere di autonomia. Agli opposti poli si collocano la salvaguardia della persona, i diritti di quest’ultima e l’esigenza di corretto sviluppo delle attività individuali più incidenti nel contesto sociale dell’ordinamento.

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