Discussa è la natura del fenomeno nell’ipotesi in cui il delegato a sua volta abbia assunto l’obbligo nei confronti del delegatario, così da chiudere quel rapporto a tre lati che è l’aspetto caratteristico dell’istituto considerato nel suo complesso. Tra la letteratura giuridica prevalente e la giurisprudenza non vi è consenso. La prima è ormai orientata decisamente in senso favorevole alla concezione del collegamento tra contratti dotati ciascuno di un autonomo rilievo.

A una tale opinione atomistica si contrappone una massima giudiziale costante: la delegazione è negozio unitario a tre parti, poiché sono necessarie tre dichiarazioni interdipendenti, nel senso che l’efficacia di ciascuna è legata all’efficacia delle altre due. Il delegato che paga al delegatario o che assume l’obbligo nei suoi confronti può non fare alcun riferimento al rapporto di valuta ovvero al rapporto di provvista. Si dice che la delegazione è pura.

Il delegato esegue il pagamento o è vincolato nei confronti del delegatario senza che abbia immediato rilievo giuridico il fondamento giustificativo sottostante alla prestazione eseguita o all’obbligo assunto. Se la delegazione è posta in essere con espresso riferimento al rapporto di provvista, al rapporto di valuta o a entrambi i rapporti, si suole dire che la delegazione è titolata, con un conseguente riflesso sul rapporto tra delegatario e delegato: il primo non è più indipendente dai rapporti sottostanti e viene ad essere ulteriormente individuato con riguardo alla causa.

Dal lato dell’obbligo, la sostituzione di un nuovo debitore al debitore originario, potrebbe aversi soltanto se il creditore acconsenta espressamente, ossia se decida di liberare il delegante 8delegazione privativa). In caso contrario, la modifica consiste nella nascita di un ulteriore rapporto collegato al primo: al debitore originario si aggiunge il nuovo debitore.

Coesistono due obbligazioni con prestazione identica sulle quali il creditore può contare nei confronti dei due soggetti distinti, sebbene l’obbligazione nei confronti dell’originario debitore assuma una funzione sussidiaria. La delegazione privativa presuppone invece che il creditore non si limiti ad accettare l’obbligo che il delegato assume nei suoi confronti, ma liberi il delegante-debitore originario con dichiarazione unilaterale.

Tale ipotesi si avvicina a una remissione del debito, ma con la particolarità che il delegante già ha implicitamente dimostrato di volersi liberare dall’obbligo con il fatto stesso dell’incarico conferito al delegato, sì che egli non potrebbe opporsi alla liberazione offertagli dal creditore. La manifestazione deve essere non equivoca. La delegazione cumulativa, che è figura tipica vincola tanto il delegante quanto il delegato nei confronti del creditore.

Sta di fatto che, per espressa previsione normativa, il delegato assume la posizione di obbligato principale: il creditore non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento (1268 comma 2). Una particolare gravità può assumere il problema dell’insolvenza del nuovo debitore nel caso di delegazione privativa: sia nell’ipotesi in cui il debitore abbia indebolito la sua posizione nel liberare un debitore originario solvibile e nell’accettare il nuovo debitore insolvente, sia nell’ipotesi in cui il nuovo rapporto venga a cadere.

L’assunzione del rischio da parte del creditore, impedisce che questi possa rivolgersi al delegante, ormai liberato, quand’anche il delegato sia divenuto insolvente sulla base di fatti accertati con prova sicura (1274). Il creditore, per ovviare a tali problemi, può riservarsi in maniera espressa la possibilità di rivolgersi al delegante. L’altra ipotesi in cui la legge ammette che il creditore possa rivolgersi al delegante è diretta a scongiurare possibili frodi ai suoi danni: è quanto può accadere se il delegato sia insolvente al tempo in cui assunse il debito.

In tal caso il delegante non è liberato. Infine se il nuovo rapporto è nullo o annullabile, l’esigenza di tutela del creditore sembra manifestarsi nella reviviscenza dell’obbligazione originaria. Quest’ultimo aspetto consente di ricapitolare il quadro della sorte delle garanzie: si estinguono senza possibilità di reviviscenza se sono state costituite da un terzo; si estinguono, salva la possibilità di reviviscenza, ove il nuovo obbligo dipenda da un titolo nullo o annullato, se sono state costituite dall’obbligato; e naturalmente non si estinguono in ogni caso se colui che le ha costituite acconsenta a tenerle in vita.

Quando la delegazione è pura, il delegato si obbliga senza alcun riferimento ai rapporti di base: egli non può opporre al delegatario né le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, né le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario. Rimane soltanto il rapporto che si suole denominare finale, ossia il rapporto tra il delegato stesso e il delegatario, il quale resta indipendente dai rapporti di base non richiamati all’atto dell’assunzione dell’obbligo.

Quando la delegazione è titolata, è possibile opporre le eccezioni relative al rapporto di base che è stato richiamato dalle parti all’atto dell’assunzione dell’obbligo ovvero le eccezioni relative a entrambi ove si ammetta una titolazione tanto al rapporto di provvista quanto a quello di valuta. C’è almeno un’ipotesi in cui l’autonomia della delegazione pura è esclusa per legge con la conseguenza che assumono in tale caso rilievo le eccezioni legate a un rapporto di base. Si tratta dell’eventualità in cui sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario (rapporto di valuta).

In tal caso, soltanto se sia pienamente valido il rapporto tra delegato e delegante (rapporto di provvista) il rapporto tra delegato e delegatario (rapporto finale) manterrà la sua indipendenza; altrimenti si avrà una ripercussione del vizio che inficia all’origine i rapporti di base anche sul rapporto tra delegato e delegatario. Il delegato potrà opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante.

Altro dubbio si riferisce all’ipotesi, simmetrica a quella ora descritta, in cui l’eccezione, dal delegato opposta al delegatario, sia ascrivibile non già al rapporto di provvista ma al rapporto di valuta e concerna la validità o l’efficacia del titolo su cui quest’ultimo si basa (1271).

La delegazione di pagamento ha un ruolo autonomo nel sistema e si distingue da altre ipotesi strutturalmente affini. Si è detto che il delegato a pagare, una volta eseguita la prestazione, adempie sia all’obbligo a cui il debitore-delegante è tenuto nei confronti del delegatario sia all’obbligo a cui egli è tenuto nei confronti del delegante.

Allorché il delegatario accetti di servirsi della delegazione, è inevitabile chiedersi se si applichi la disposizione secondo cui il creditore ha l’onere di rivolgersi prima al delegato e poi al delegante (1268 comma 2). Non pare che un’applicazione analogica della norma sia possibile. La giurisprudenza ha affermato che la domanda di pagamento al delegato non interrompe la prescrizione, in quanto non rivolta al debitore.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento