Una modifica dal lato attivo dell’obbligo sembra aversi nel caso della delegazione di pagamento. Il creditore delega un terzo a rendersi destinatario della promessa fatta dal debitore di adempiere l’identica obbligazione esistente nei confronti del creditore delegante. Il terzo delegatario assume insieme con il delegante che già è tale, la qualità di creditore dell’obbligato.
La figura della delegazione attiva non è espressamente regolata nel codice civile. Secondo la relazione al codice non si tratta di una lacuna: il fenomeno rientra nella disciplina generale della delegazione. La delegazione attiva può anche presentarsi nella forma di una semplice delegazione attiva di pagamento (delegatio accipiendi) il terzo è autorizzato a ricevere un debito scaduto e al debitore è rivolto l’ordine di pagare al nuovo destinatario-delegatario. Quest’ultimo si aggiunge al creditore originario, ma in posizione preferenziale per quanto si riferisce all’offerta di pagamento.
La delegazione è descritta come una figura atre lati consistente nell’iniziativa di un soggetto (delegante), il quale incarica un altro soggetto (delegato) di obbligarsi nei confronti di un terzo soggetto ovvero di limitarsi a eseguire quest’ultimo (delegatario) un pagamento. Nel primo caso si tratta di delegatio promittendi, nel secondo di delegatio solvendi. Il debitore-delegante deve 100 al creditore-delegatario. A sua volta il debitore-delegante è creditore di 100 nei confronti del suo debitore-delegato. Il rapporto tra il debitore-delegante e il debitore-delegato prende il nome di rapporto di provvista. Il rapporto tra il debitore-delegante e il creditore-delegatario prende il nome di rapporto di valuta.
La funzione economica della delegazione è quella di semplificare i rapporti di scambio agevolando i movimenti di ricchezza. Lo schema di base del codice presuppone l’esistenza di due rapporti obbligatori, ma non si dubita che lo strumento della delegazione possa applicarsi anche nel caso in cui non si tratti di estinguere obbligazioni ma si voglia dar vita a rapporti giuridici basati su titoli diversi.
Quando la delegazione non è utilizzata per semplificare la fase di esecuzione del rapporto obbligatorio, l’incarico del delegante può portare alla nascita di due crediti in un solo atto. Nel caso delle delegazione di debito il delegato, che è libero di rifiutare, è invitato dal delegante a assumere un obbligo nei confronti del delegatario (1268 comma 1). Nel caso della delegazione di pagamento (1269) la delega del delegante non riguarda l’assunzione dell’obbligo ma la fase dell’esecuzione del rapporto obbligatorio, fermo restando che il delegato resta libero di non accettare di adempiere al delegatario, ancorché sia debitore del delegante (1269 comma 1).
Tra delegante e delegato, se il delegato accetta l’incarico, si conclude un contratto che, nel caso della delegazione di pagamento, si configura come un contratto con prestazione al terzo, poiché il delegato adempie all’obbligo nei confronti del delegante (rapporto di provvista) e l’esecuzione verso il delegatario è soltanto una modalità del pagamento esatto, così come il delegante, a sua volta, esegue una prestazione al delegatario (rapporto di valuta) per mezzo del delegato. Un contratto tra il delegante e il delegato è sempre necessario.