L’art. 1272, comma 3, cod. civ. può trovare, invece, giustificazione con riferimen­to alla natura dell’ eccezione compensativa che, lungi dallo svolgere la funzione di accertamento di effetti già prodottisi per la sola coesistenza di debiti e crediti reciproci, si pone quale libero esercizio di un potere negoziale che, almeno in linea di principio, spetta esclusivamente al titolare del rappor­to da estinguere e, quindi, soltanto al primitivo debitore. Questi, infatti, è l’unico soggetto abilitato ad avvalersi dell’ ope­ratività dell’ effetto estintivo previsto dalla legge e per la cui effettività è richiesta la volontà della parte direttamente inte­ressata alla vicenda.

Soltanto apparente in proposito sembra il contrasto con l’art. 1302 cod. civ. che, al primo comma, riconosce a ciascuno dei debitori in solido la possibilità di opporre in compensazione il credito di un condebitore fino alla concorrenza della parte di quest’ultimo. Le due norme, infatti, non sono comparabili perché differenti sono i criteri ispiratori e diversi gli assetti di interessi che ne sono a fonda­mento. L’art. 1302 cod. civ., invero – a differenza dell’art. 1272, comma 3, cod. civ. in cui il terzo, intervenendo, non assume necessariamente il peso del debito -, presuppone un’ obbligazione solidale contratta nell’interesse comune dei coobbligati dalla quale consegue che al condebitore che ha adempiuto la prestazione per intero va riconosciuta l’azione di regresso nei confronti degli altri, in proporzione alla quota spettante a ciascuno.

Nell’art. 1302 cod. civ., la possibilità di eccepire la compensazione realizza la funzione di autotutela tipica di tale istituto in quanto pone il (con)debitore che adempie al riparo da un’eventuale azione di regresso, infrut­tuosa nei confronti del coobbligato creditore del comune creditore. Si spiega, cosi, anche perché la norma preveda che la compensazione possa essere opposta soltanto fino a con­correnza della parte di spettanza del coobbligato: infatti, se fosse possibile eccepire la compensazione per l’intero credito vantato dal condebitore nei confronti del creditore comune, sarebbe pregiudicata la posizione del coobbligato che si ve­drebbe sostituire l’obbligato originario con una pluralità di debitori.

Tale modificazione peggiorerebbe la posizione del coobbligato perché mentre originariamente questi aveva un unico debitore (e cioè il comune credito re) al quale poteva opporre la compensazione, successivamente verrebbe ad avere o una pluralità di debitori (e cioè i condebitori solidali) tenuti ciascuno pro quota, o un altro debitore (nell’ipotesi in cui la solidarietà non coinvolga altre persone), del quale verrebbe ad assumere il rischio dell’insolvenza.

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