L’inesattezza qualitativa della prestazione rientra nel quadro dell’inadempimento al pari dell’inesattezza quantitativa. Si ha inesattezza della prestazione in senso qualitativo quando l’oggetto sia affetto da vizi o sia privo delle qualità promesse ovvero quelle che siano richieste dalla natura della prestazione o dalle circostanze. Può anche capitare che non si abbia soltanto un difetto di qualità ma una diversità radicale della prestazione eseguita rispetto alla prestazione dovuta (aliud pro alio).

In tal caso se il creditore non abbia acconsentito a ricevere cosa diversa, il debitore non è adempiente. Il creditore ha ricevuto un pagamento non dovuto che deve essere restituito secondo le norme previste in materia di restituzione dell’indebito (2033). È possibile che il creditore accetti di ricevere una prestazione diversa da quella dovuta. L’ipotesi è frequente per il debitore che si trovi in difficoltà finanziarie; così può avvenire che l’imprenditore in crisi chieda ai creditori più pressanti di accettare, in sostituzione del denaro dovuto loro, le merci del proprio magazzino, oppure gli immobili o beni preziosi di sua proprietà.

Nel titolo della disciplina legale (1197) si parla di “prestazione in luogo dell’adempimento”. Quel che è caratteristico della prestazione in luogo dell’adempimento è che il creditore e il debitore, di comune accordo, procedono contestualmente alla modificazione del rapporto e al suo adempimento per mezzo della nuova prestazione. Il creditore più non potrebbe legittimamente rifiutarsi di ricevere quel che sia stato pattuito in via facoltativa, per quanto soltanto per tramite dell’adempimento della nuova prestazione il debitore possa avvalersi della facoltà che gli è concessa.

La figura si distingue comunque in maniera chiara dalla novazione, quale causa estintiva diversa dall’adempimento (1230). Nel caso della novazione il creditore e il debitore si accordano per estinguere immediatamente l’obbligazione precedente e sostituiscono alla prima un’obbligazione con oggetto e titolo distinti. La prestazione nuova, una volta eseguita, estingue la nuova obbligazione, sorta in coincidenza con l’estinzione dell’obbligazione precedente.

L’effetto caratteristico della prestazione in luogo dell’adempimento richiede un accordo tra coloro che sono interessati a regolare il rapporto giuridico di natura patrimoniale che già vincola le parti. Sembra evidente che lo schema generale di riferimento sia costituito dal contratto, sebbene non sia mancato un tentativo in senso contrario. Discussa è anche l’opinione secondo cui il consenso all’esecuzione di una prestazione diversa dovrebbe integrarsi con l’adempimento della medesima: lo schema complesso presenterebbe i caratteri di un contratto reale con efficacia estintiva dell’obbligazione.

Non si vede tuttavia per quale motivo un accordo di tal genere, che certamente è possibile all’atto della nascita dell’obbligazione, non debba considerarsi di per sé perfetto nel corso dell’esecuzione del rapporto. L’art. 1197 non esclude tale possibilità; semmai induce a precisare che la facoltà attribuita al debitore può esercitarsi soltanto per tramite dell’adempimento della prestazione diversa.

Il fatto che la vicenda modificativa tipica coincida con l’esecuzione della prestazione diversa ha contribuito al successo della ricostruzione del fenomeno quale contratto reale con efficacia estintiva dell’obbligazione. Eppure il rilievo attribuito all’adempimento della diversa prestazione non è in un rapporto necessario con il perfezionamento dell’accordo; con la conseguenza che il riferimento alla categoria del contratto reale sembra sorreggersi soprattutto su di un omaggio alla tradizione.

Il codice non delimita l’oggetto della prestazione diversa. Due ordini di ipotesi sono regolate in maniera puntuale: il primo si riferisce in generale al caso in cui la prestazione consista nel trasferimento della proprietà o altro diritto; il secondo concerne il caso in cui la prestazione, che si aggiunge alternativamente a quella originaria, sia costituita dalla cessione di un credito. Nel caso in cui la prestazione alternativa abbia efficacia traslativa della proprietà, il creditore è assimilato a un’acquirente a titolo oneroso.

L’efficacia traslativa della prestazione alternativa non richiede la consegna del bene, ove, secondo la regola, sia sufficiente il consenso traslativo. La retroattività non pregiudica i terzi che avessero prestato garanzie con riguardo alla prestazione originaria. Secondo una norma di generale applicazione, resta fermo il diritto del creditore al risarcimento del danno.

L’ipotesi della cessione del credito in luogo dell’adempimento è regolata al fine di precisare che l’obbligazione non si estingue all’atto dello scambio dei consensi, ma nel momento della riscossione, salvo che la mancata realizzazione del credito dipenda da un fatto del creditore stesso, il quale ometta per sua colpa di iniziare o di proseguire le istanze contro il debitore (1267 comma 2, “pro solvendo”, accompagnata cioè dalla garanzia della solvenza).

La norma è derogabile: può pattuirsi che l’effetto estintivo sia contestuale alla cessione del credito e non presupponga, con rischio del creditore, la realizzazione del credito; cessione “pro soluto”. Con qualche rischio di eccessivo genericissimo, nel tema della cessione del credito si tende a ricomprendere la casistica del pagamento con assegni o con altri titoli diversi dal denaro.

Il fenomeno deve essere posto a confronto con il problema della diffusione delle nuove forme di pagamento e confina con le trasformazioni della nozione stessa di denaro; i profili giuridici connessi sono di rilievo generale. La giurisprudenza segue un ragionamento lineare: l’invio di assegni bancari o circolari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro si configura come una “datio in solutum” la cui efficacia solutoria dipende dall’accettazione del creditore, nel senso che, ove questi trattenga o riscuota l’assegno inviatogli dal debitore in sostituzione del denaro, la prestazione diversa da quella dovuta dovrà ritenersi accettata, con la riserva dell’esito della condizione “salvo buon fine” o “salvo incasso”, di norma inerente all’accettazione di un credito, anche cartolare, in pagamento dell’importo dovuto in numerario.

Problemi particolari si riferiscono all’assoggettabilità della prestazione in luogo dell’adempimento all’azione revocatoria e all’azione di rescissione per lesione, in merito all’equilibrio tra la prestazione dovuta e la prestazione effettivamente eseguita. È anche considerato ammissibile un accordo con il terzo a cui consegua la facoltà per quest’ultimo di soddisfare l’interesse del creditore con oggetto diverso rispetto a quello originariamente previsto.

 

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