Il contratto per persona da nominare è un contratto nel quale una delle parti (lo stipulante) si riserva il potere di nominare (electio amici) entro il termine legale o convenzionale un altro soggetto che diverrà parte sostanziale del contratto, in termini diversi la persona nella cui sfera giuridica il negozio deve produrre effetti.

Cioè è possibile procedere all’acquisto di un immobile, per una terza persona che ci si riserva di nominare.

La riserva di nomina di un terzo dà luogo ad una parziale indeterminatezza soggettiva, nel senso che il rapporto si costituisce tra le parti originarie (stipulante e prominente) ma sussiste l’alternativa che il rapporto faccia capo ad un terzo.

Infatti, con l’atto di nomina (cosiddetto electio amici) il terzo subentra come parte sostanziale del contratto in sostituzione o in aggiunta allo stipulante, acquistando con effetto retroattivo diritti e obblighi derivanti dal contratto. Scaduto il termine senza che sia comunicata alla controparte una efficace dichiarazione di nomina, il contratto si consolida definitivamente in capo allo stipulante.

La riserva di nomina costituisce un tipico patto accessorio.

Originariamente, esso è il uso nelle aste pubbliche e serviva principalmente a consentire l’intervento di persone che non gradivano apparire tra i partecipanti, ma successivamente si estese anche alle vendite private in quanto consentiva di rivendere il bene senza dover pagare nuovi tributi di trasferimento. Nell’attuale pratica negoziale questo patto si rinviene, solitamente, nei preliminari di compravendita immobiliare e vale per attuare un’attribuzione che trova le giustificazioni più varie (vendita, liberalità).

Occorre precisare che la riserva di nomina non può essere accostata alla clausola che autorizza la cessione del contratto:

– la nomina assegna al nominato la posizione di parte con effetto retroattivo

– Con la cessione del contratto la posizione contrattuale si trasferisce dal cedente al cessionario con effetto dal momento della cessione (non ha effetto retroattivo).

La natura giuridica del contratto per persona da nominare è oggetto di discussione:

Secondo l’opinione prevalente si ha una rappresentanza eventuale in incertam personam o rappresentanza innominata. La rappresentanza è in incertam personam o innominata, perché il terzo dichiara di agire in nome altrui (dichiara di acquistare non per sé ma per la persona da nominare), ma non dichiara la persona per cui agisce. La rappresentanza è, poi, eventuale perché se manca la procura anteriore alla conclusione dl contratto o l’accettazione contemporanea alla dichiarazione di nomina, la figura della rappresentanza viene a mancare, in quanto il contratto produce i suoi effetti nei confronti dei contraenti originari.

Tuttavia, afferma il Bianca, quest’inquadramento non può essere condiviso. Infatti, in senso contrario può osservarsi che lo stipulante, a differenza dei rappresentante, diviene sin dall’origine parte sostanziale del rapporto salva la possibilità di fatti sostituire con efficacia retroattiva (con la riserva di nomina lo stipulante non si estranea rispetto al contratto).

Il Bianca ritiene preferibile identificare la riserva di nomina è una figura di autorizzazione che si identifica, in particolare, nell’autorizzazione che una parte concede all’altra di mutare nel proprio interesse la titolarità del rapporto contrattuale con effetto retroattivo.

Un’altra costruzione inquadra il contratto per persona da nominare nello schema della condizione. Tale costruzione, precisamente, ravvisa nel contratto concluso tra stipulante e promittente un contratto sottoposto a condizione risolutiva (la nomina del terzo). A tale contratto si accompagna un secondo contratto, quello intercorrente era il terzo e il promittente sottoposto a condizione sospensiva (l’evento condizionante sarebbe sempre la electio amici). Per altri il contratto tra prominente e terzo sarebbe il via di formazione.

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