Sono individuabili in concreto alcune ipotesi in cui lo scambio tra l’ ottenimento della prestazione originariamente dedotta in contratto e la liberazione dall’obbligo corrispettivo, pur soddisfacendo l’interesse creditorio, lasciano residuare un pregiudizio dello stesso, derivante, ad esempio, dalla circostan­za che la parte non inadempiente può volere re impiegare la propria prestazione per ottenere sul mercato la prestazione inadempiuta, e riesca ad ottenerla a condizioni più svantaggio­se di quelle concordate nel contratto risolto. Perché si verifichi tale situazione è necessario che la riutilizzazione del bene oggetto della prestazione recuperata sia idoneo a soddisfare l’interesse originario del creditore. e che tale riutilizzazione appaia come altamente probabile.

In tale ipotesi, quindi, lo scambio indicato non è sufficiente a soddisfare l’interesse della parte non inadempiente e dovrà riconoscersi la sussistenza di un danno a carico di quest’ultima derivante dall’illegittimo comportamento della controparte. Tale danno consiste nelle perdite derivanti dall’aver concluso un contratto non andato a buon fine, e cioè nelle SPESE necessarie per la stipulazione del contratto originario, e nel MANCATO GUADAGNO che sarebbe derivato al risolvente da un altro contratto. A tale danno va comunque detratto il vantaggio derivante dallo scambio in cui si concretizza la risoluzione.

Lascia un commento