Corte di Cassazione – Sezione lavoro; ordinanza 7 febbraio 1990, n. 74
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 429 c.p.c., nella parte in cui esclude la sua applicazione ai crediti per prestazioni previdenziali, in relazione agli art. 3, 36 e 38 della Costituzione.
CORTE DI CASSAZIONE – Sezioni Unite civili; sentenza 1 dicembre 1989, n. 5299.
Qualora il creditore previdenziale, anche alla stregua della sua qualità di pensionato e della non rilevante entità del credito, deduca la sua appartenenza alla categoria dei modesti consumatori al fine di conseguire il risarcimento del maggior danno derivante dal deprezzamento della moneta nel periodo di mora, e tale risarcimento gli sia accordato con il sistema della rivalutazione del credito previdenziale in base agli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo, il relativo importo copre l’intera area del danno, fino al momento della sua liquidazione, e non può più essere cumulato con gli interessi moratori che, se già attribuiti o corrisposti, devono essere detratti dal risarcimento quantificato con l’anzidetto sistema (ferma restando la spettanza degli interessi legali a partire dal giorno della pronuncia giudiziale di liquidazione del danno fino alla data dell’effettivo soddisfo).
Il problema si identifica con quello della coesistenza con l’obbligazione di interessi e quella risarcitoria, con tutto il corredo degli elementi conseguenti. A risultare sempre escluso è l’effetto cumulativo, nel senso di poter cumulare interessi e maggior danno. È evidente che a questo punto le cose si ingarbugliano e non poco. Il predicare, come si fa in molte sentenze, che il sistema previsto all’art. 1224 è da interpretare nel senso di una relazione di continenza tra interessi e ulteriore risarcimento, inteso quale misura complessiva della copertura del danno, non è più tale se contraddittoriamente si assume che il maggior danno è da intendersi come pregiudizio autonomo ed eterogeneo rispetto a quello rappresentato dal lucro cessante presunto, onde è giocoforza ritenere che i due pregiudizi possano cumularsi.