Danno al patrimonio

La questione relativa al danno arrecato al patrimonio risulta piuttosto controversa.

Emblematico è il caso relativo all’acquisto di un quadro attribuito a De Chirico, che in realtà il pittore aveva solamente firmato. La Corte, forte della tutela risarcitoria ex art. 2043 riconosciuta anche ai diritti soggettivi relativi, accede alla richiesta dell’attore, perché questi, agendo per il risarcimento del danno subito in conseguenza della falsità del quadro, ha inteso dedurre la lesione che egli assume inferta al diritto dell’integrità del patrimonio, e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell’attività negoziale relativa al patrimonio.

La possibilità del patrimonio del soggetto di conseguire un vantaggio viene definita chance. Se il pretesto con cui viene fatta venir meno una chance è pretestuoso, la vittima di tale perdita può agire in giudizio, utilizzando una figura costruita ad hoc dalla giurisprudenza.

Per utilizzare tale figura:

  • deve sussistere un nesso di causalità tra l’erroneo pretesto e l’interruzione delle trattative.
  • l’eventuale chance deve essere quantificata, in modo tale che venga stabilito il quantum del risarcimento.

Danno lesivo dei diritti di godimento e delle aspettative

Vi sono notevoli dubbi relativi alla possibilità o meno di risarcire la lesione di un diritto di godimento. Relativamente alla lesione delle aspettative, invece, l’orientamento risulta più chiaro:

  • per le aspettative di diritto il risarcimento è ammesso.
  • per le aspettative di fatto il risarcimento non è ammesso.

Danni lesivi di interessi legittimi

Due pronunce rese dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nel 1999 (nn. 500 e 501) hanno ribaltato la consolidata tradizione giurisprudenziale che negata la risarcibilità della lesione di interessi legittimi.

La Corte, tuttavia, pone dei limiti piuttosto consistenti all’estensione del principio della risarcibilità:

  • l’attività illegittima deve aver determinato la lesione dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo è collegato.
  • la distinzione tra interessi oppositivi ed interessi pretensivi viene conservata.
  • oltre al danno ingiusto, occorre il nesso causale correlato ad una condotta commissiva od omissiva della p.A.
  • occorre il dolo e la colpa della p.A. riferibili ad essa direttamente e non al funzionario.
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