Il legislatore tende a racchiudere in schemi astratti le operazioni economiche maggiormente ricorrenti nella pratica, nella vita di relazione: di conseguenza quando il singolo contratto trova integrale riscontro in uno di questi modelli, si qualifica come contratto tipico proprio perché corrispondente ad un determinato tipo fissato dalla legge.

Pertanto, i cosiddetti Contratti Tipici sono quelli corrispondenti ad un determinato modello o tipo legale (cioè previsto e disciplinato dalla legge). Essi in quanto forniti di una propria denominazione sono anche detti contratti nominati e sono anche forniti di una specifica e autonoma disciplina.

I contratti tipici, proprio perché previsti e regolati dalla legge, hanno tutti una causa (cosiddetta causa tipica), e per essi non si pone il problema, già risolto positivamente dalla legge, di accertare la ricorrenza o no di una funzione economico-sociale.

L’operazione di qualificazione del contratto procede proprio in base al confronto di tale contratto con le tipiche operazioni negoziali.

Tuttavia è stato osservato che il tipo di operazione economica non sempre si esaurisce nella struttura logico-formale della definizione normativa infatti l’identificazione di tale tipo di operazione passa attraverso l’interpretazione della norma diretta a cogliere la realtà della norma nel significato in cui essa è effettivamente operante all’interno dell’ordinamento.

Inoltre, ai fini della qualificazione del contratto occorre avere riguardo alla causa concreta del contratto e cioè all’insieme degli interessi negoziali tipici perseguiti dalle parti.

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