Il chiamato che accetta con beneficio d’inventario diviene erede e titolare dei diritti ed obblighi ereditari, nel proprio interesse e in quello dei creditori dell’eredità e legatari.

All’erede il giudice può imporre una cauzione a garanzia della conservazione dei mobili e dei frutti, 492 cc.

Inoltre, l’erede che voglia alienare, transigere o ipotecare e dare in pegno beni dell’eredità dovrà farsi autorizzare dal giudice circa tempi e modalità. L’inadempimento comporta decadenza dal beneficio d’inventario.

Se l’erede è incapace( interdetto, inabilitato, emancipato) l’autorizzazione è data dal tribunale su parere del giudice tutelare, 747 cpc, tuttavia, L’inadempimento non comporta decadenza dal beneficio d’inventario per l’incapace.

L’erede è tenuto a rendere il conto della gestione ai creditori e legatari, 496 cc, entro il termine fissato dal tribunale. Il conto della gestione indica gli elementi attivi e passivi, 263 e ss. Cpc.

Qualora, l’erede non adempie al rendiconto nei termini fissati risponde con i propri mezzi dei debiti ereditari e legati, 497/1, cioè diviene responsabile illimitatamente.

Estinzione delle passività. Liquidazione semplice

L’erede che ha accettato con beneficio di inventario deve:

amministrare il patrimonio ereditario anche nell’interesse dei creditori del de cuius e dei legatari, nei confronti dei quali risponde per colpa grave;

– procedere al pagamento dei debiti dell’eredità (e dei legati).

La gestione dell’eredità comprende il pagamento dei debiti ereditari e legati. Il pagamento può avvenire con liquidazione semplice, o con liquidazione concorsuale.

Il pagamento dei debiti ereditari e dei legati può avvenire:

1)  liquidazione semplice, l’erede può pagare i creditori ed i legatari via via che si presentano, fino all’esaurimento dell’asse ereditario, 494/1c; questa strada è preclusa se un creditore o un legatario fa opposizione. La procedura di liquidazione semplice inizia un mese dopo l’accettazione;

prima dare precedenza ai crediti privilegiati

se procede a vendere beni andranno liquidati per primi i crediti assistiti da ipoteca o pegno o privilegio speciale

Esaurito l’asse ereditario nessuno potrà nulla pretendere dall’erede né agire in regresso, salvo il diritto di regresso dei creditori verso i legatari, 495/2c.

2)  liquidazione concorsuale, 498/1, in caso di opposizione, o anche autonomamente, l’erede può avviare una procedura di liquidazione con l’assistenza di un notaio;

Le fasi della liquidazione:

– invito dei creditori e legatari a presentare le dichiarazioni di credito;

– creazione della graduatoria di preferenza nel pagamento;

– liquidazione delle attività secondo la graduatoria di preferenza nel pagamento;

– soddisfacimento di crediti e legati non insinuati nello stato di graduazione;

Rilascio dei beni ai creditori e legatari

INVECE CHE, estinguere direttamente le passività, l’erede può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, 507/1.

La cessione dei beni ai creditori è un contratto mentre, il rilascio di tutti i beni ereditari è un negozio unilaterale in favore di tutti i creditori e legatari, a pena di inefficacia.

E’ un c.d. diritto potestativo, il cui esercizio va notificato e trascritto nel registro delle successioni e nei registri immobiliari. Di fatto il potere di disporre dei beni viene assunto da un curatore nominato dal giudice per liquidare l’attivo ed estinguere le passività. Il residuo della liquidazione spetta all’erede.

In determinate ipotesi contemplate dalla legge l’erede può decadere da beneficio di inventario, se l’azione è fatta dai creditori, legatari, o legittimari prossimi:

– quando dispone dei beni ereditari senza l’autorizzazione giudiziale;

– quando altera in mala fede l’inventario;

– quando non compie l’inventario nei termini;

– quando esegue pagamenti dopo l’opposizione alla liquidazione individuale, 498/1

Le cause di decadenza non operano a danno dell’incapace legale salvo la irregolarità persista dopo un anno dalla cessazione dell’incapacità, 489.

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