Sul regime delle eccezioni il codice quasi non si pronuncia. Il cessionario si sostituisce al cedente e assume la sua stessa posizione. In virtù del principio generale, implicito ma indiscusso, il debitore non può in alcun caso subire, per effetto della cessione a cui non ha partecipato, un peggioramento della sua posizione originaria. Il debitore gli potrà opporre tutte le eccezioni che si riferiscono al titolo su cui si fonda il credito, con esclusione di quelle eccezioni che si basano su eventi modificativi o estintivi successivi al momento in cui la cessione stessa assume rilievo senza alcun limite nei confronti di tutti i soggetti interessati.

Si è accennato alla possibilità che il debitore opponga in compensazione al cessionario un credito verso il cedente, sorto prima della notifica della cessione, salvo che, accettando questa in maniera pura e semplice, abbia implicitamente rinunciato a far valere il suo diritto. La ratio che presiede alle due norme è identica: in entrambi i casi si vuole evitare che il debitore subisca, per effetto della cessione, un aggravamento della posizione originaria o che comunque sia esposto a facili frodi in conseguenza di accordi tra il cedente e il cessionario.

La problematica della cessione dei crediti ha assunto nuovo risalto con riguardo a uno schema contrattuale, già molto diffuso nei rapporti tra le imprese, la cui regolamentazione legale tipica diverge in molti punti dalla generale disciplina del codice.

Si allude al factoring che è un accordo in virtù del quale un’impresa gestisce in senso lato i crediti di altra impresa e assume l’impegno di rendersi cessionaria anche con riguardo a crediti futuri, in maniera quasi del tutto indipendente dal requisito della determinabilità, che tuttora assume rilievo con riguardo alle normali cessioni previste dal codice.

Già era forte la tendenza nella prassi a un’applicazione costante della garanzia della solvenza: nella regolamentazione speciale quest’ultima, nei limiti del corrispettivo pattuito per la cessione, assurge al rango di un effetto legale tipico, salvo rinuncia totale o parziale del cessionario.

Le altre disposizioni provvedono a regolare i principali problemi relativi all’interferenza tra il regime delle cessioni e la disciplina fallimentare: nel caso di fallimento del debitore ceduto, non è soggetto a revocatoria il pagamento del debitore fallito al cessionario, ma l’azione può essere proposta nei confronti del cedente che fosse consapevole dello stato di insolvenza del debitore ceduto al momento del pagamento al cessionario; nel caso di fallimento del cedente, il pagamento del corrispettivo della cessione da parte del cessionario non è opponibile al fallimento sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto e che il cessionario conosceva al momento del pagamento lo stato di insolvenza del cedente.

 

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