La cessione di contratto

Attraverso la cessione del contratto  (che risponde all’esigenza di una veloce  mobilizzazione della ricchezza) si ha la sostituzione di un’altra persona alla persona del contraente e quindi la cessione riguarda sia la posizione attiva che quella passiva del contraente.  La cessione del contratto è quindi possibile solo nei contratti a prestazioni corrispettive nei quali le prestazioni non siano state eseguite. Nel caso di contratti con obbligazioni per una sola parte e di contratti a prestazioni corrispettive dove una parte abbia già eseguito la sua prestazione si può parlare di cessione di credito e non di cessione di contratto.

Il negozio di cessione è perfetto con l’accordo tra cedente e cessionario ma acquista efficacia nei confronti del contraente ceduto solo con la sua adesione, adesione che può essere successiva alla cessione o preventiva. In questo secondo caso la cessione è efficace nei confronti del contraente ceduto dal momento della notificazione o dal momento dell’accettazione.

Dal momento in cui la sostituzione del contraente è efficace nei confronti del contraente ceduto il cedente è liberato. Questo effetto può essere però impedito qualora il contraente ceduto dichiari espressamente che non intende liberare il cedente e in questo caso il contraente ceduto può agire nei confronti del cedente qualora il cessionario sia inadempiente Il cedente è invece tenuto a garantire al cessionario la validità del contratto ma non l’adempimento del contraente ceduto. Questa garanzia infatti potrebbe essere solo l’effetto di un patto espresso attraverso il quale il cedente risponde come fideiussore per le obbligazioni del contraente ceduto.

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