Rapporti tra contraente ceduto e cedente (art. 1408)

Dal momento in cui la cessione del contratto produce effetti nei confronti delle contraente ceduto, il cedente esce dal rapporto contrattuale cosicchè non ha più alcun diritto, nè obbligo nei confronti dell’altra parte cioè del contraente ceduto.

Il cessionario subentra nella stessa posizione contrattuale (comprensiva di diritti e di obblighi) del cedente; la posizione contrattuale del contraente ceduto resta invariata così tutti i diritti e gli obblighi che aveva nei confronti del cedente andranno rispettivamente esercitati e adempiuti nei confronti del cessionario.

La possibilità di una persistente responsabilità del cedente e registra soltanto nell’ipotesi in cui il ceduto dichiara di non liberarlo: in tal caso quest’ultimo assume una responsabilità subordinata, sussidiaria all’eventuale inadempimento del cessionario, cioè in caso di mancata esecuzione da parte di questi degli obblighi contrattuali. A tale riguardo la legge pone a carico del ceduto lo specifico obbligo di dare avviso al cedente dell’ inadempimento del cessionario e ciò deve avvenire entro 15 giorni da quando l’inadempimento si è verificato. La violazione di tale obbligo, tuttavia, non comporta il venir meno della responsabilità del cedente, non è liberato in altri termini dalla sua responsabilità, ma avrà diritto al risarcimento del danno conseguente al ritardo dell’avviso.

Rapporto tra contraente ceduto e cessionario (art. 1409)

Rispetto al cessionario il contraente ceduto conserva, come già detto, inalterata la sua posizione contrattuale. Il cessionario, a sua volta, subentra nella stessa posizione contrattuale del cedente per cui il contraente ceduto può esercitare nei suoi confronti non solo i diritti di credito ma tutti i poteri inerenti la sua posizione contrattuale.

Secondo la formula normativa sono opponibili al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal contratto, di conseguenza il contraente ceduto può opporre tra l’ altro eccezione di inadempimento. Al ceduto sono invece precluse le eccezioni fondate su altri rapporti con il cedente.

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento