La legge prevede espressamente a carico del cedente la garanzia della validità del contratto trasferito (nomen verum). Il cedente, pertanto, è responsabile in tutte le ipotesi di cui contratto viene accadere (perché nullo o annullabile) o è inefficace.

Il generale il cedente è tenuto, soltanto, a garantire la validità del contratto ceduto ma non ha anche la garanzia della degli meglio di esso. Tuttavia, se il cedente assume anche la garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del cessionario (nomen bonum) la sua responsabilità è regolata dalle norme sulla fideiussione. Ricordiamo che la fideiussione è una fattispecie di garanzia personale nel caso che il debitore non adempia alla sua obbligazione.

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