I contratti aleatori sono quei contratti nei quali alla prestazione certa di una parte corrisponde una prestazione incerta dell’altra o nei quali vi è incertezza per entrambe le parti.

Pertanto, all’atto della stipulazione del contratto, non è nota l’entità del sacrificio o del vantaggio cui ciascuna parte si espone (es. assicurazione, scommessa).

Il contratto aleatorio è, in altri termini, caratterizzato dal rischio (posto a carico di una o di entrambe le parti) di un evento casuale che incide sul contenuto del diritto o della prestazione contrattuale.

L’ assunzione del rischio può inerire al tipo di operazione negoziale o può essere prevista dalle parti in deroga alla regola legale di ripartizione dei rischi.

I contratti aleatori si contrappongono ai contratti commutativi.

I contratti commutativi sono quelli non solo vi è un nesso di corrispettività tra le prestazioni in mano anche tra il valore economico di esse. Tali contratti hanno pertanto la funzione di attuare uno scambio tra prestazioni considerate economicamente equivalenti, per cui ciascuna parte conosce l’entità del vantaggio o del sacrificio che riceverà contratto. In questo differiscono dal contratti aleatori in quanto l’entità delle reciproche prestazioni non dipende dal fattori casuali.

I contratti aleatori non si contrappongono, invece, ai contratti corrispettivi, in quanto l’aleatorietà non esclude la corrispettività delle prestazioni. L’alea si traduce, infatti, nella incertezza totale o parziale di una delle prestazioni ma il diritto ad una prestazione incerta costituisce pur sempre termine di scambio verso la controprestazione.

L’alea che caratterizza i contratti aleatori incide sul contenuto delle prestazioni ed è quindi estranea all’ alea delle variazioni di costi e di valori delle prestazioni. L’ alea delle variazioni di costi e valori inerisce di regola ad ogni operazione contrattuale ed è a carico di ciascuno dei contraenti quando non supera i limiti della normalità. L’alea delle variazioni di costi e valori che rimane entro il limiti della normalità costituisce l’alea normale del contratto.

Superati i limiti dell’alea normale la prestazione diviene eccessivamente onerosa prospettando, quando ne ricorrano gli estremi, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità (art. 1467). Tale rimedio è precluso nei contratti aleatori (art. 1469), ma sempre che ha la sopravvenuta eccessiva onerosità rientri nel rischio assunto dalla parte.

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