Ogni contratto implica un certo rischio, che viene appunto distribuito tra le parti tenendo conto dei possibili vantaggi o svantaggi che possono derivare dall’operazione economica.

Si distinguono due tipi di alea (rischio):

  • alea economica: il rischio che ogni affare o attività comporta.
  • alea giuridica: il rischio che viene attribuito per legge ad un soggetto. Tale alea giuridica si suddivide a sua volta in tre parti:
    • alea normale: il rischio, nonostante sia tenuto presente, non si inserisce nel contenuto del contratto.
    • alea convenzionale: il rischio incide sul contenuto del contratto e talvolta riguarda la stessa esistenza della prestazione.
    • alea tipica (contratti aleatori): il rischio viene considerato parte della causa del contratto e rende incerta la posizione dei contraenti fin dall’inizio.

Il gioco e la scommessa

Il gioco e la scommessa non danno luogo ad azione per il pagamento del debito, a meno che non siano una lotteria (art. 1934), una competizione sportiva (art. 1935) o un concorso appositamente autorizzato.

Secondo la disciplina delle obbligazioni naturali (art. 2034) comunque il perdente non può essere costretto a pagare, ma, nel caso abbia pagato, non può ripetere il pagamento (art. 1933).

La rendita perpetua

La rendita perpetua è il contratto con cui una parte conferisce all’altra il diritto di esigere in perpetuo la prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili, quale corrispettivo dell’alienazione di un immobile (rendita fondiaria) o della cessione di un capitale (rendita semplice). Può essere costituita anche quale onere per un’alienazione o cassazione gratuita di un bene (art. 1861).

Il debitore ha in ogni caso diritto a riscattare la rendita per la quale può essere convenuto un termine che però non deve superare i dieci anni per la rendita semplice e i trenta per quella fondiaria (art. 1865). Per effettuare tale riscatto è necessario pagare la somma che risulta dalla capitalizzazione della rendita annua sulla base dell’interesse legale.

La rendita vitalizia

La rendita vitalizia può costituirsi per la durata della vita del beneficiario, di un’altra persona o di altre persone, e, dato che si onora la durata della vita, è considerato aleatorio.

Nel caso di rendita onerosa, il creditore può chiedere la risoluzione del contratto se il promettente non fornisce o diminuisce le garanzie pattuite, mentre, per il mancato pagamento delle rate, può sequestrare e vendere i beni del debitore, in modo che col ricavato sia pagata la rendita.

Il debitore non può riscattare la rendita né liberarsi per onerosità sopravvenuta (art. 1879).

Il contratto di mantenimento è una specie atipica della rendita vitalizia onerosa, in quanto è connotato dall’intuitus personae e dall’infungibilità della prestazione che consiste nel fare.

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