A proposito della fideiussione non è possibile discorrere di un negozio con causa generica da specificare con riferi­mento ad una fonte estrinseca che valga a conferire all’inte­resse negoziale quel grado di compiutezza sufficiente a ren­derlo idoneo fondamento sostanziale dell’ attribuzione pro­messa od effettuata. L’unicitĂ  del requisito causale non do­vrebbe consentire il dualismo «negozio incompleto», caratte­rizzato dalla causa generica, «negozio completo», fornito di causa tipica sufficiente a giustificare il trasferimento, perchĂ© l’integrazione presuppone l’autonomia delle fattispecie e, dun­que, delle cause. Nel negozio di garanzia può variare la disci­plina del singolo rapporto, sensibile all’ assetto di interessi dell’obbligazione garantita che concorre a determinare il con­creto regolamento fideiussorio. Ciò, però, piuttosto che dalla causa, dipende dall’oggetto del contratto che finisce necessa­riamente con l’incidere sulla prestazione dovuta dal garante.

Sembra, pertanto, da condividere il riferito orientamento giurisprudenziale secondo il quale il criterio discriminatore tra assunzione cumulativa del debito e fideiussione si fonda sulla diversa causa delle due figure: di qui la conclusione che nei negozi di assunzione del debito il rafforzamento dell’aspet­tativa creditoria di non vedere frustrata l’utilitĂ  economica connessa alla prestazione rappresenta un mero risultato in­diretto.

La delegazione, l’espromissione e l’accollo, pur mo­dificando l’obbligazione nel lato passivo, sono mezzi giuridici concessi all’ autonomia privata per realizzare un assetto di interessi piu complesso nel cui ambito si realizza anche l’ul­teriore ed impregiudicata conseguenza dello spostamento del peso economico del debito. Si pensi, ad esempio, alle ipotesi in cui il terzo intervenga per una finalitĂ  di finanziamento oppure per uno scopo liberale: il variare del risultato inciderĂ  sulle conseguenze economiche dell’ assunzione sicchĂ©, mentre nel primo caso il terzo avrĂ  diritto alla re­stituzione di quanto pagato, nel secondo non potrĂ  pretende­re alcunchĂ©, avendo fatto proprio il peso economico del de­bito altrui.

Ammettere che il peso del debito debba gravare sul terzo assunto re quale debitore principale soltan­to «in mancanza di diversa pattuizione», induce a ritenere che detto effetto non sia idoneo a qualificare la funzione dei negozi in esame. Con tale affermazione si riconosce che il grado con cui il debitore originario ed il terzo sono tenuti all’adempimento discende dal titolo che ha giustificato l’as­sunzione dell’ obbligazione, con la conseguenza di dover pre­sumere la paritĂ  di grado se da esso non risulti una scelta diversa.

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