Il corso dell’istanza può essere sospeso anche dall’insorgere di una causa incidens.

La questione incidentale in senso proprio interferisce con il merito della causa principale, a tal punto che quest’ultima non può essere normalmente risolta se non viene prima decisa la causa incidens.

La questione incidentale è una vera e propria causa che si propone dinanzi al giudice competente per la definizione della causa principale, con un libello scritto o una petitio orale → can. 1588.

La causa incidentale è distinta dalle questioni che possono sorgere a proposito dell’adduzione dei mezzi di prova e della loro ammissione, in quanto queste attengono direttamente alla causa principale → can. 1527 si può ricorrere contro la reiezione dell’istruttore al collegio senza dare la possibilità di difesa contro la pronunzia di quest ultimo → formale e sicura esclusione solo dell’appello e non degli altri mezzi di impugnazione.

Due fasi della questione incidentale:

1 – viene delibato dal giudice il fondamento della petizione e il suo nesso con la questione principale. Se la questione viene rigettata in limine dall’istruttore è ammissibile il ricorso al collegio, che decide inappellabilmente. L’expeditissime andrebbe riferito alla pronunzia di un collegio e non a quella dell’istruttore.

2 – la decisione di merito sulla questione incidentale sarà assunta con una sentenza interlocutoria o con un decreto decisorio → pronunzie inappellabili e nelle cause matrimoniali possono essere soggette solo al rimedio della querela di nullità, mai alla restitutio in integrum.

Can. 1589 → il giudice può decidere di rinviare ogni pronunzia sulla questione sollevata dalla parte al momento della definizione della causa principale.

Can. 1591 → Il collegio può sempre procedere, sulla base di un giusto motivo, alla revoca o alla modifica della pronunzia incidentale.

Can. 1417, 1444 → a fronte di abusi non altrimenti rimediabili soccorre la possibilità di avocare la causa da parte del Pontefice.

 

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