Con la locuzione impugnazione incidentale si suole tradizionalmente fare riferimento alla iniziativa volta alla contestazione di una sentenza posta in essere all’interno di un giudizio di impugnazione già proposto. Si distinguono due ipotesi:

  • l’impugnazione incidentale tempestiva → secondo i principi già esaminati nelle ipotesi in cui rispetto a una sentenza contenente uno o più capi, una soltanto tra le parti sia titolare dell’interesse ad impugnare, l’impugnazione potrà essere proposta unicamente da questa, mentre l’altra parte potrà soltanto costituirsi per chiedere il rigetto dell’impugnazione. Qualora invece le parti interessate siano più d’una si stabilisce per l’esigenza già segnalata di conservare l’unità del giudizio che tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite anche d’ufficio in un solo processo. Si tratta peraltro di una norma di chiusura per l’eventualità che, nel rispetto dei termini di legge più parti propongano contemporaneamente e separatamente la propria impugnazione. Tutte le parti alle quali sia stata notificata questa impugnazione debbono proporre a pena di decadenza le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La norma, facendo riferimento genericamente alle parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti pone questo onere non soltanto a carico di coloro contro i quali viene proposta l’impugnazione ma anche a carico delle parti che abbiano ricevuto le notificazioni ordinate dal giudice ai sensi degli art.331 e 332.
  • l’impugnazione incidentale tardiva → non si può peraltro trascurare l’eventualità che la notifica dell’impugnazione principale raggiunta il destinatario in prossimità della scadenza del termine per impugnare. Per scongiurare il rischio di vedere passare in giudicato i capi di sentenza a sé sfavorevoli e invece rimessi in discussione, in appello o in cassazione i capi favorevoli, ciascuna parte sarebbe allora incentivata a predisporre sempre e comunque ed a notificare tempestivamente una propria impugnazione in via principale. Opportunamente quindi il legislatore ha previsto che la parte contro la quale sia stata proposta una impugnazione incidentale anche se per essa sia già decorso il termine ovvero anche se abbia rinunciato all’impugnazione facendo acquiescenza alla sentenza: in tal caso l’impugnazione incidentale darà denominata tardiva. Si tratta dunque di una forma speciale di rimessione in termini che trova la sua giustificazione nella tempestiva proposizione dell’impugnazione principale ed infatti se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile, l’impugnazione incidentale perde ogni efficacia. Nell’art.334 non è contenuto invece alcun riferimento al litisconsorte di una causa scindibile che abbia ricevuto notizia dell’impugnazione ai sensi dell’art.332. Questo litisconsorte è legittimato dunque a proporre l’impugnazione incidentale ma non l’impugnazione incidentale tardiva. Vivacemente dibattuti sono stati e sono tuttora i limiti alla impugnazione incidentale tardiva che possono essere oggettivi o soggettivi. Con riferimento ai primi hanno sostenuto che l’impugnazione incidentale tardiva potesse investire unicamente il capo di sentenza già impugnato in via principale o i capi da esso dipendenti. La cassazione ha infine recepito le indicazioni di questa dottrina riconoscendo che l’impugnazione incidentale tardiva è ammessa contro qualsiasi capo della sentenza ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. Diverse invece dovranno essere le conclusioni rispetto alle cause scindibili. Sarebbe allora davvero lesivo del diritto di difesa e del principio di eguaglianza sostenere al tempo stesso che questi soggetti non possano proporre impugnazione incidentale tardiva contro nessuna parte mentre coloro contro i quali sia stata proposta l’impugnazione principale possono invece aggredirli mediante impugnazione incidentale tardiva contro i capi di sentenza che li concernono, relativi a cause connesse e quindi ben separabili sia nel corso del giudizio di primo grado, sia in seguito a rinuncia, esplicita o implicita, all’impugnazione tempestiva.
  • l’impugnazione incidentale condizionata → a differenza delle due figure appena esaminate, la impugnazione incidentale condizionata è un istituto di creazione esclusivamente giurisprudenziale e dottrinale. Le differenti caratteristiche dei due gravami rendono inopportuno ed inutile un esame unitario.La sospensione dell’esecuzione della sentenza
  • l’esecutività ope legis delle sentenze di primo grado ha comportato l’equiparazione della sentenza di primo grado alle sentenze rese in grado d’appello o in unico grado. Pertanto l’esecuzione della sentenza non è sospesa per effetto dell’impugnazione di essa. Sono fatte salve le disposizioni che consentono al giudice dell’impugnazione o talora al giudice che ha emanato la sentenza impugnata, di sospendere l’esecuzione.
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